COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. MAGLIANESE avverso decisioni merito gara Moglianese – Maglianese, del 12.10.2002 – Campionato Regionale di Seconda categoria, girone “F” – C.U. n. 27 del 24.10.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. MAGLIANESE avverso decisioni merito gara Moglianese - Maglianese, del 12.10.2002 - Campionato Regionale di Seconda categoria, girone “F” - C.U. n. 27 del 24.10.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara indicata in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato C.U. n. 27, disponeva, tra l’altro, la ripetizione della stessa, ritenendo ”non legittima la sospensione dell’incontro posta in essere dal direttore di gara”, “pur non in carenza di un oggettivo pericolo per la propria incolumità sia sotto il profilo fisico che psicologico”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la S.S. Maglianese assumendo che la responsabilità per l’accaduto vada totalmente ascritta alla Società ospitante, per aver posto in essere comportamenti volti ad intimidire il direttore di gara e la squadra avversaria e chiedendo pertanto l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che la decisione del direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di proseguire la direzione della partita in piena indipendenza di giudizio, e tali da non permettergli di fronteggiare gli incidenti facendo ricorso a tutti i mezzi in suo potere per ricondurre la competizione sportiva alla regolarità; n ritenuto che nella fattispecie la decisione di interrompere la gara è stata adottata dall’arbitro frettolosamente e non in presenza di una situazione di pericolo, quanto invece per effetto di mero timore di carattere soggettivo, senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti aggressivi; n ritenuto che il Giudice Sportivo, disponendo la ripetizione della gara, abbia fatto puntuale applicazione dei principi sopra ricordati, sicchè non resta che ribadirne la decisione; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S. S. Maglianese; b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della reclamante.
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