COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CASTELLEONESE avverso sanzioni merito gara A.S. Castelleonese – Monsano del 13/10/2002 – Campionato Seconda Categoria, girone “C” – C.U. n. 24 del 17.10. 2002

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CASTELLEONESE avverso sanzioni merito gara A.S. Castelleonese – Monsano del 13/10/2002 - Campionato Seconda Categoria, girone “C” - C.U. n. 24 del 17.10. 2002 Reclama ritualmente l’A.S. Castelleonese avverso le sanzioni del Giudice Sportivo che comminava: -alla Società l’ammenda di € 800, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 e la squalifica del campo per una gara, per gli episodi che avevano indotto l’arbitro a sospendere la partita e per quelli avvenuti successivamente alla gara stessa che vedevano come protagonista un familiare del calciatore della Castelleonese, Mandolini Giacomo; -al Mandolini Giacomo, la squalifica per otto giornate effettive di gara perché, “espulso dall’arbitro per frasi offensive rivolte allo stesso, alla notifica del provvedimento si alzava dalla panchina e cercava di colpire con una testata il direttore di gara non riuscendo nell’intento perché fermato dai propri compagni di squadra. Successivamente si divincolava e tentava nuovamente di avvicinarsi all’arbitro con fare minaccioso non riuscendovi perché nuovamente bloccato dai propri compagni di squadra”. Asserisce la reclamante che, in merito alla squalifica del proprio tesserato, questi non pronunciò frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e che queste probabilmente furono proferite da soggetti che si trovavano dietro la panchina e che l’arbitro, data la distanza in cui si trovava rispetto ad essa, ebbe a confonderle con i richiami del Mandolini che stava invocando una sostituzione. Sostiene altresì che il Mandolini stesso ebbe effettivamente una crisi di nervi alla notifica del provvedimento di espulsione, ma che non tentò di colpire il direttore di gara dal quale si trovava distante almeno dieci metri. Il successivo intervento dei compagni di squadra fu assolutamente preventivo e non tendente a reprimere una condotta già in atto. In merito alle sanzioni alla Società, la ricorrente sostiene che la gara fu sospesa appena per due o tre minuti e che furono proprio i dirigenti della Castelleonese, pur non essendovene motivo, a salvaguardare l’incolumità del direttore di gara, il quale fu accompagnato nello spogliatoio proprio dall’allenatore e dal direttore sportivo della stessa ricorrente. La Società ritiene che non vi fossero condizioni tali per sospendere la gara che avrebbe potuto avere il suo regolare corso. Infine per ciò che riguarda l’episodio dell’inseguimento automobilistico, di cui fu protagonista un soggetto che si qualificò ai CC intervenuti, come zio del giocatore Mandolini, l’ A.S. Castelleonese osserva che questi nulla ha a che fare con la Società essendone solamente un sostenitore. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Mandolini, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reagiva alla decisione adottata nei suoi confronti dirigendosi verso di lui, e che egli indietreggiò per evitare eventuali aggressioni. In merito a quanto avvenne successivamente il direttore di gara ha riferito di essere stato effettivamente accompagnato nello spogliatoio dall’allenatore e dal direttore sportivo della ricorrente. Per quanto concerne l’episodio dell’inseguimento ha riferito che l’auto ebbe a seguirlo dopo che egli aveva abbandonato il campo di gioco in compagnia del proprio padre e che il soggetto che si trovava alla guida della stessa, solo una volta fermato dai CC e dietro loro richiesta, si qualificò come zio del Mandolini, risentito per l’espulsione del nipote e sulla quale voleva chiarimenti. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica per una giornata di gara dei calciatori Bartolini Fabrizio e Spadoni Stefano e della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara ai sensi dell’art. 41, n. 3 lett. a) e c) del C.G.S.; e della sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 29 n. 5 dello stesso C.G.S.; n rilevato che per ciò che attiene l’ammenda comminata alla Società, nonostante la gravità dell’accaduto che ha condotto alla sospensione di una gara ufficiale e di quanto avvenuto successivamente con l’episodio dell’inseguimento al direttore di gara, essa debba comunque tenere anche in considerazione quanto non emerso inizialmente, e cioè il fattivo adoperarsi di tesserati dell’ A.S. Castelleonese per salvaguardare l’incolumità del direttore di gara; n ritenuto altresì che, in merito alla condotta del Mandolini, sia emerso come, pur nella gravità della sua condotta essa si sia effettivamente concretizzata nel reiterato tentativo di dirigersi verso il direttore di gara con fare minaccioso dopo la notifica del provvedimento disciplinare, senza che vi sia stato il ben più grave tentativo di colpirlo; DECIDE a) di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Castelleonese per ciò che attiene la squalifica dei calciatori Bartolini Fabrizio e Spadoni Stefano, la squalifica del campo di giuoco e la sanzione sportiva della perdita della gara; b) di accoglierlo parzialmente per l’effetto riducendo l’ammenda alla Società ad € 200 (duecento) e a sei giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Mandolini Giacomo; c) di restituire la tassa reclamo.
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