COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MARINELLI LUCA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Nuova Pausula, del 26.10.2002 – Campionato Terza Categoria, girone “G” – C.U. n.12 del 30.10.2002 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MARINELLI LUCA avverso sanzioni merito gara Real Macerata - Nuova Pausula, del 26.10.2002 - Campionato Terza Categoria, girone “G” - C.U. n.12 del 30.10.2002 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Marinelli Luca la sanzione della squalifica per otto gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione insultava pesantemente l’arbitro e avvicinatosi calciava sul terreno sollevando sabbia e brecciolino, per cui il direttore di gara veniva colpito con tre/quattro sassolini alle gambe e con della sabbia agli occhi senza provocare alcuna conseguenza fisica”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato adducendo che il calcio a terra fu un gesto esclusivamente di stizza e per niente, neppure indirettamente, rivolto all’arbitro. Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva quanto già asserito nel gravame e concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Marinelli, alla notifica del provvedimento di espulsione, indietreggiò di circa un passo ed ad una distanza di circa due metri da lui calciò in terra, provocando l’effetto sanzionato. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e dalle risultanze istruttorie, si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, eccessiva in riferimento all’obiettiva gravità della condotta del Marinelli, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto da Marinelli Luca, per l’effetto riducendogli la squalifica a quattro gare effettive; di restituire la tassa reclamo.
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