COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FABRIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Passatempese – Fabriano Calcio del 10-11-2002 – Campionato di Promozione, girone “A”- C.U. n. 34 del 14.11.2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO FABRIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Passatempese - Fabriano Calcio del 10-11-2002 - Campionato di Promozione, girone “A”- C.U. n. 34 del 14.11.2002.
Reclama ritualmente il Fabriano Calcio avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Albini Matteo, “ per aver reagito a fine gara ai colpi subiti da un avversario colpendolo a sua volta con calci e pugni. ”, assumendo che nell’occasione lo stesso calciatore si sarebbe limitato a mettere in atto un “ vivace alterco comprensibile alla fine di una gara particolarmente vibrante, il tutto conclusosi con un semplice invito rivolto a tutti i partecipanti alla gara a dirigersi negli spogliatoi da parte dei dirigenti e allenatori delle due formazioni”.
La stessa reclamante, rilevatane l’eccessività, chiedeva una riduzione della sanzione impugnata.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che l’assunto della reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, che costituiscono, com’è noto, fonte di prova privilegiata;
n sentito l’ arbitro a chiarimenti che ha confermato gli episodi di violenza già descritti nel rapporto;
n ritenuta pertanto confermata la responsabilità del calciatore in ordine ai fatti ascrittigli e che la sanzione inflitta dal primo Giudice, peraltro contenuta nel minimo edittale, appare congrua in relazione alla gravità degli stessi;
n visto l’art. 14, n. 1, lett. f),
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Fabriano Calcio, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento;
b) di incamerare la tassa reclamo con addebito sul conto della reclamante.
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