COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CBR-CARLI PIETRACUTA CALCIO avverso sanzioni merito gara CBR Carli Pietracuta – Mondolfo del 27.10.2002 – Campionato Promozione Gir. “A”- C.U. n. 29 del 31.10.2002
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CBR-CARLI PIETRACUTA CALCIO avverso sanzioni merito gara CBR Carli Pietracuta - Mondolfo del 27.10.2002 - Campionato Promozione Gir. “A”- C.U. n. 29 del 31.10.2002
Il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe infliggeva alla reclamante l’ammenda di Euro 400,00 “per avere durante la gara alcuni esagitati insultato e minacciato un A. A. colpendolo alla schiena con numerosi sputi. Per aver inoltre a fine gara uno sconosciuto atteso l’uscita della terna arbitrale dallo spogliatoio per insultarla”.
Avverso tale decisione propone rituale reclamo la societa’ CBR-Carli Pietracuta, contestando la circostanza che alcuni sostenitori abbiano colpito il collaboratore dell’arbitro con sputi in quanto la rete di recinzione e’ a notevole distanza dalla riga laterale.
Sentito a chiarimenti il direttore di gara ha precisato che i sostenitori della reclamante che hanno sputato all’assistente dell’arbitro si trovavano dietro la rete posizionata a circa un metro e mezzo dalla linea di gioco.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibile dall’esame degli atti e dalle risultanze istruttorie, si debba addivenire alla richiesta riduzione dell’ammenda eccessiva in riferimento ai fatti addebitati.
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla CBR-Carli Pietracuta e per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda a Euro 250,00;
b) di restituire la tassa reclamo.
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