COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CERRETO CALCIO avverso decisioni merito gara Cerreto Calcio – Castelleonese, del 02.11.2002 – Campionato Regionale di Seconda categoria, girone “C” – C.U. n. 31 del 07.11.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CERRETO CALCIO avverso decisioni merito gara Cerreto Calcio - Castelleonese, del 02.11.2002 - Campionato Regionale di Seconda categoria, girone “C” - C.U. n. 31 del 07.11.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara indicata in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato C.U. n. 31, disponeva: n la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000 (mille) e la squalifica del campo per due giornate di gara a carico della Società ospitante; n l’inibizione fino al 31.3.2004 al sig. Camertoni Patrizio, nell’occasione dirigente addetto all’arbitro; n l’inibizione fino al 31.12.2004 ai sigg. Rapanotti Armando e Gubinelli Sergio, rispettivamente assistente dell’arbitro, nella gara in esame, e dirigente della medesima Società. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la Società Cerreto Calcio ammettendo che al termine della gara alcuni sostenitori locali insultarono l’arbitro e gli lanciarono sassi e sputi, allorchè lo stesso transitava nel sottopassaggio e nello spazio antistante gli spogliatoi, ma escludendo che qualcuno di questi sia venuto a contatto con il direttore di gara. La medesima reclamante contestava l’attendibilità del referto arbitrale relativamente ai fatti ascritti al proprio tesserato Gubinelli Sergio, il quale si sarebbe viceversa adoperato al fine di salvaguardare l’incolumità del direttore di gara, invitandolo ad allontanarsi allorchè lo stesso si attardava ad ispezionare la propria autovettura, assicurandolo sull’integrità della stessa. Ammetteva altresì la reclamante che l’arbitro, nel mentre esitava nel controllo come detto della propria autovettura, veniva fatto oggetto di invettive da parte di alcuni sostenitori locali e colpito da uno di questi con una manata sul collo. Alla richiesta audizione, la reclamante ha denunciato il proprio dirigente Santolini Giovanni quale autore, tra l’altro, del colpo subito dal direttore di gara ed ha concluso chiedendo la riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute eccessive rispetto all’effettiva gravità dei fatti contestati. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Camertoni, nell’occasione addetto all’arbitro, al termine dell’incontro, lo accompagnò insultandolo ripetutamente ed allontanandosi al momento della sassaiola; ha altresì riferito di essere stato protetto dal solo sig. Fratini Duilio, vicepresidente della locale Società, che gli permise di raggiungere e chiudersi nello spogliatoio; ha riferito di essere stato insultato, minacciato e ripetutamente spintonato dai dirigenti Gubinelli, Camertoni e Rapanotti, al momento di riprendere la propria autovettura nel parcheggio, ed infine di avere egli stesso bloccato l’autore del colpo subito e di averlo identificato con l’ausilio del carabiniere di servizio al campo. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali; n ritenuto che gli episodi commessi in occasione della gara in esame, ed in parte non contestati, descritti nel referto arbitrale che, com’è noto, costituisce fonte di prova privilegiata, vadano ascritti ai sostenitori e tesserati della reclamante, quest’ultimi puntualmente individuati ed identificati dal direttore di gara; n rilevato che il sig. Santolini Giovanni, indicato anche dalla reclamante come l’autore del colpo subito dall’arbitro, risulta essere Consigliere della medesima Società; n rilevato che le sanzioni comminate dal primo Giudice non tengono conto dell’identificazione dell’autore dell’atto di violenza, per il quale dovrà essere giudicato; n ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione degli elementi comparativi delle condotte degli incolpati, nonostante la gravità degli episodi contestati, si debba addivenire ad un’equa riduzione delle sanzioni impugnate; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dal Cerreto Calcio, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad Euro 400 (quattrocento), la squalifica del campo ad una giornata di gara, l’inibizione dei sigg. Gubinelli Sergio e Rapanotti Armando al 30.06.2003, l’inibizione del sig. Camertoni Patrizio al 31.10.2003; b) di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche per quanto di propria competenza in merito alla posizione del sig. Santolini Giovanni, qualificato come sopra; c) di restituire la tassa reclamo. Manda alla Segreteria per gli adempimenti anzidetti.
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