COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 19/10/2002 OSTRA – PASSATEMPESE (RECUPERO DEL 4.12.2002)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°41 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 19/10/2002 OSTRA - PASSATEMPESE (RECUPERO DEL 4.12.2002)
Visto il referto arbitrale dal quale si evince che all'arrivo del direttore di gara presso il campo sportivo deputato all'incontro lo stesso ha trovato ad attenderlo solo ed esclusivamente i dirigenti della società Ostra senza che vi fossero le due squadre; Esaminato il contenuto del referto ufficiale e dell'allegato supplemento,dal quale si rileva che i dirigenti suddetti motivavano la mancanza delle squadre con l'impraticabilità del terreno di gioco, precedentemente segnalata sia al Comitato Regionale Marche, giusto fax inviato nella mattinata del 4/12/2002,sia alla società ospite Passatempese la quale al riguardo è stata invitata a non presentarsi alla gara; Preso atto che il direttore di gara prima di lasciare il terreno di gioco constatava personalmente l'impraticabilità dello stesso per pioggia; Ritenuto tuttavia che il comportamento delle Società Ostra e Passatempese non possa reputarsi legittimo non essendoci stata, nel caso di specie, alcuna decisione del Comitato Regionale in ordine ad un rinvio della gara in oggetto e di conseguenza nessuna legittimazione poteva assurgere in capo alle due formazioni relativamente ad un automatico rinvio della gara; Ininfluente deve ritenersi al riguardo la successiva constatazione arbitrale dell'effettiva impraticabilità del campo stante la comunque comprovata assenza di entrambe le formazioni presso il terreno di gioco da considerarsi a tutti gli effetti rinuncianti alla gara; P.Q.M.;
si decide
In applicazione dell'articolo 53 N.O.I.F. di assegnare partita persa ad entrambe le Società con il punteggio di 0-2;
Di penalizzare di un punto in classifica sia la Società Ostra sia la società Passatempese;
Di comminare L'ammenda di euro 52 ad entrambe le Società quale prima rinuncia.