COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PETRITOLI avverso sanzioni merito gara Acquasanta – Petritoli, del 2.11.2002 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – C.U. n.31 del 7.11.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PETRITOLI avverso sanzioni merito gara Acquasanta - Petritoli, del 2.11.2002 - Campionato Regionale Juniores, girone “D” - C.U. n.31 del 7.11.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Santoni Glauco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004, perché “a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro, il giocatore si avvicinava allo stesso protestando, alla notifica del provvedimento di ammonizione insultava il direttore di gara che a quel punto provvedeva alla sua espulsione. In tale frangente il giocatore avvicinatosi minacciosamente all’arbitro lo colpiva con una manata al volto procurando una fuoriuscita di sangue dal labbro e un dolore all’occhio sinistro. Il Direttore di gara comunque portava a termine regolarmente l’incontro”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’A.S. Petritoli, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una equa riduzione della sanzione impugnata, assumendo che il proprio calciatore, giovane e senza precedenti, avvicinatosi nell’occasione all’arbitro, lo insultò, ma non lo minacciò, e la manata al volto del medesimo fu un gesto istintivo e quindi incontrollato, tanto che a fine gara se ne pentiva presentando le proprie scuse a tutti. Alla richiesta audizione, la reclamante esponeva ancora una volta le ragioni del reclamo e ne chiedeva l’accoglimento, ribadendo l’unicità del gesto, peraltro diretto più al cartellino rosso, appena esibitogli, che alla persona dell’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Santoni, alla notifica del provvedimento di espulsione, gli poggiò la mano sul viso, facendoglielo ruotare leggermente, provocando una leggera ferita al labbro ed una ditata all’occhio; ha altresì asserito che il gesto del calciatore nei suoi confronti fu certamente volontario, ma istintivo e privo dell’intenzione di fargli del male; ha infine negato di aver ricevuto, a fine gara, le scuse asserite dalla Società, la quale viceversa minimizzava l’accaduto e tentava di giustificare il proprio tesserato. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che le precise e circostanziate dichiarazioni, rese dal direttore di gara in istruttoria, non consentono alcun dubbio in ordine alla volontarietà del fatto contestato al Santoni, il cui comportamento, sia pur deprecabile, risulta tuttavia ridimensionato nella sua obiettiva gravità; n ritenuto che la giovane età dell’incolpato, il comportamento tenuto immediatamente dopo il gesto, l’assenza di precedenti specifici a suo carico ed infine la circostanza che l’arbitro non ha subito conseguenze di particolare rilevanza, siano elementi che, secondo il costante insegnamento della Suprema Commissione, inducono ad una valutazione di minor rigore e consentano una riduzione della sanzione inflitta, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Petritoli, per l’effetto riducendo al 30 ottobre 2003 la squalifica al calciatore Santoni Glauco; b) di restituire la tassa reclamo.
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