COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. TORRETTE avverso sanzioni merito gara Castelfidardo -Torrette Ancona, del 30.11.2002 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – C.U. n. 18 del 4.12.2002, del Comitato Prov. di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. TORRETTE avverso sanzioni merito gara Castelfidardo -Torrette Ancona, del 30.11.2002 - Campionato Provinciale Juniores, girone “C” - C.U. n. 18 del 4.12.2002, del Comitato Prov. di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Ancona, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Melchiorre Matteo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché “dopo uno scontro fortuito con un avversario gli si avvicinava con fare minaccioso sferrandogli, con violenza, una manata in pieno volto. All’atto dell’espulsione protestava nei confronti dell’arbitro pretendendo lo stesso provvedimento per l’avversario; è stato allontanato grazie all’intervento dei propri compagni di squadra”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’U.S. Torrette Ancona contestando l’attendibilità del referto arbitrale in merito ai fatti ascritti al proprio tesserato e negando che lo stesso abbia usato violenza ai danni di un avversario, al quale viceversa si limitò ad appoggiare le mani sul petto per allontanarlo. La medesima reclamante concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Melchiorre, nell’occasione, dopo uno scontro fortuito con un avversario, in realtà gli appoggiò volontariamente e con forza una mano sul volto. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che, com’è noto, il referto arbitrale e le successive precisazioni del direttore di gara, costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n ritenuto che l’episodio ascritto al ridetto Melchiorre non possa essere ricondotto nella fattispecie di cui all’art. 14, n. 1, lett. f) del C.G.S., in quanto privo della richiesta “particolare violenza”; n ritenuto che la giovane età dell’incolpato e l’assenza di precedenti specifici a suo carico siano elementi che inducono ad una valutazione di minor rigore e consentano una riduzione della sanzione inflitta, che appare eccessiva in relazione all’obiettiva gravità dell’episodio, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Torrette Ancona, per l’effetto riducendo a tre gare effettive la squalifica al calciatore Melchiorre Matteo; b) di restituire la tassa reclamo.
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