COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. SPIRITO SANTO avverso sanzioni merito gara Pioraco – Pol. Spirito Santo, del 23.11.2002 – Campionato Provinciale Terza Categoria, girone “F” – C.U. n. 16 del 27.11.2002, del Comitato Prov. di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. SPIRITO SANTO avverso sanzioni merito gara Pioraco - Pol. Spirito Santo, del 23.11.2002 - Campionato Provinciale Terza Categoria, girone “F” - C.U. n. 16 del 27.11.2002, del Comitato Prov. di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Iommi Cristiano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive, “per aver sputato in faccia ad un avversario, colpendolo”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la Pol. Spirito Santo contestando gli addebiti al proprio tesserato ed assumendo che lo stesso, nell’occasione, si limitò a sputare a terra, con gesto istintivo, al fine di espellere dalla bocca l’eventuale sanguinamento derivante da un colpo precedentemente subito alla bocca, senza comunque colpire alcun avversario. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di non avere potuto vedere, in quanto di spalle, il colpo subito dal calciatore Iommi, ma di averlo visto chiaramente sputare verso un avversario all’altezza del viso. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che, com’è noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, non contestabile con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n rilevato che nessun dubbio sussiste in merito alla responsabilità del calciatore Iommi in considerazione che il direttore di gara ha espressamente affermato di averlo visto compiere il gesto contestato; n rilevato che si è trattato di gesto isolato e che la fattispecie debba essere ricondotta nella disciplina di cui all’art. 14, n.1, lett. f) del C.G.S.; n ritenuta pertanto l’eccessività della sanzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Spirito Santo, per l’effetto riducendo a quattro gare effettive la squalifica al calciatore Iommi Cristiano; b) di restituire la tassa reclamo.
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