COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. APPIGNANESE avverso sanzioni merito gara Settempeda – U. S. Appignanese del 23.11.2002 – Campionato Provinciale Juniores, Girone “A” – C. U. N. 16 del 27.11.2002 Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. APPIGNANESE avverso sanzioni merito gara Settempeda – U. S. Appignanese del 23.11.2002 – Campionato Provinciale Juniores, Girone “A” – C. U. N. 16 del 27.11.2002 Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva la sanzione della squalifica per otto gare effettive ai calciatori: Goro Riccardo e Vincenzetti Luca. Il primo, “per aver colpito un avversario con un pugno in faccia e calci allo stomaco. A fine gara ingiuriava l’arbitro che cercava anche di colpire”, il secondo, “per aver scagliato con violenza una pallonata contro l’arbitro, sfiorandolo a pochi centimetri dalla testa ma senza colpirlo; inoltre come colto da raptus di follia saltava mimando nei confronti dell’arbitro stesso i pugni che avrebbe voluto dargli, accompagnati da epiteti ingiuriosi”. Il Giudice Sportivo infliggeva altresì, a carico dell’allenatore Sig. Gagliardini Maurizio, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002 “per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara; inoltre durante la gara non collaborava per sedare gli animi dei suoi giocatori resisi colpevoli di atti di violenza ma assisteva alla scena compiaciuto”.
Avverso tali decisioni propone rituale reclamo la U. S. Appignanese, la quale, relativamente alla condotta ascritta al calciatore Goro Riccardo, contesta sia la violenza nei confronti di un avversario che le gravi minacce rivolte dallo stesso al direttore di gara. Ritiene, invece, la reclamante, che per la circostanza si è trattato di un fallo di reazione seguito da spintonamenti di più giocatori, con conseguente provvedimento di espulsione dal campo decretato nei riguardi del Goro e del suo diretto avversario. Per ciò che riguarda la posizione del calciatore Vincenzetti Luca, la reclamante ritiene lo stesso estraneo ai fatti addebitatigli in quanto il pallone, calciato secondo l’arbitro al proprio indirizzo, era conseguenza di una fase di svolgimento del gioco e che solo accidentalmente lo ha sfiorato. Relativamente poi alla reazione del Vincenzetti, la ricorrente sostiene che la stessa sia stata dettata da un’ingiusta espulsione e non come ritenuto dall’arbitro una reazione diretta nei suoi confronti. Infine, segnatamente alla posizione del proprio allenatore, Sig. Gagliardini Maurizio, la reclamante osserva che durante la gara nessun provvedimento è stato assunto nei confronti del proprio tesserato, il cui comportamento è stato piuttosto normale.
Alla richiesta audizione la reclamante reiterava le richieste formulate nel gravame e chiedeva la riduzione delle sanzioni impugnate a suo giudizio ritenute eccessive per quanto accaduto.
Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato il contenuto violento della condotta dei calciatori Goro e Vincenzetti nei confronti dei propri avversari; ha altresì confermato il lancio del pallone nella sua direzione, anche se non è sicuro che lo stesso fosse a Lui destinato.
LA COMMISSIONE
§ letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
§ rilevato che, com’è noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, non contestabile con mere affermazioni di parte;
§ valutato, tuttavia, che comprovate circostanze quali: la giovane età dei due calciatori, l’assenza di precedenti specifici a loro carico sono tutti elementi che inducono ad una valutazione di minor rigore e consentono una riduzione della sanzione inflitta ad entrambe i calciatori;
§ ritenuto che nessun dubbio sussiste in ordine al comportamento ascritto all’allenatore Sig. Gagliardini Maurizio, la cui responsabilità risulta confermata e pertanto appare congrua la sanzione inflittagli dal primo Giudice; DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla U. S. Appignanese, per l’effetto riducendo a quattro gare effettive la squalifica ai calciatori Goro Riccardo e Vincenzetti Luca, confermando la squalifica fino al 31.12.2002 all’allenatore Sig. Gagliardini Maurizio.
b) di restituire la tassa reclamo.
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