COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°48 del 03/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 SPORTING CLUB ACQUAVIVA – MARINER

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°48 del 03/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 SPORTING CLUB ACQUAVIVA - MARINER Letto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto programmata per le ore 20,30 del giorno 18.12.2002, non si è disputata per la mancanza di energia elettrica nell'impianto di illuminazione, a causa di un guasto cosi come certificato da un Responsabile del Comune di Acquaviva Picena proprietario dell'Impianto; letto altresì il reclamo presentato dalla Società Mariner con il quale la stessa chiede la vittoria a tavolino della gara in oggetto per grave responsabilità della Società ospitante; si decide di assumere i dovuti provvedimenti dopo ulteriori accertamenti che codesto Organo di Disciplina Sportiva si riserva di esperire.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it