COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°49 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 CORINALDO CALCIO F.C. – C.S.I.DELFINO FANO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°49 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 CORINALDO CALCIO F.C. - C.S.I.DELFINO FANO A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 48 del 3.1.2003; letto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto veniva definitivamente sospesa dopo i primi 45 minuti per rinuncia della società Csi Delfino Fano a riprendere l'incontro; letta la riserva scritta presentata al direttore di gara dalla ridetta società Csi Delfino Fano, nonchè il reclamo ritualmente proposto dalla stessa con i quali la reclamante rileva la sussistenza di una oggettiva situazione intimidatoria venutasi a creare durante l'intervallo a seguito di una rissa creatasi nello spazio antistante gli spogliatoi tra tesserati delle due società ed alla presenza di estranei. Deduceva inoltre che la ridetta rissa si era verificata a causa del comportamento violento tenuto da alcuni tesserati dell'avversa società e che in conseguenza di quanto sopra i propri giocatori non si sentivano in condizione di riprendere la gara sia per i colpi ricevuti e sia per il timore di un'eventuale nuova rissa che si sarebbe potuta nuovamente accendere. Lette le controdeduzioni presentate nei termini dalla società Corinaldo con le quali la stessa contesta le avverse deduzioni sostenendo che nessun estraneo era presente davanti agli spogliatoi se non il Maresciallo dei Carabinieri in abiti civili, affermando altresì che la rissa è venuta in essere per l'aggressione portata al proprio allenatore da tesserati della squadra avversaria; viste le richieste della reclamante nella specie partita vinta a tavolino in via principale e ripetizione della gara in via subordinata; vista la richiesta della società Corinaldo nella specie partita vinta a tavolino per rinuncia della società Csi Delfino Fano a proseguire la gara; ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale e dell'allegato supplemento si deduce che, pur in presenza di una effettiva rissa tra alcuni componenti delle due società, terminato l'intervallo, era cessato ogni atto di violenza tra tesserati, e che il direttore di gara aveva assunto i necessari e dovuti provvedimenti disciplinari. Allo stato dei fatti quindi nessun oggettivo e riscontrabile elemento intimidatorio o di pericolosità per l'incolumità psico-fisica dei partecipanti alla gara era in essere e di conseguenza non può essere ritenuto legittimo il comportamento tenuto dalla società reclamante; P.Q.M.; Si decide di respingere il reclamo presentato dalla società Csi Delfino Fano incamerando la relativa tassa; di assegnare partita vinta alla società Corinaldo con il punteggio di: Corinaldo 2; Csi Delfino Fano 0; ai sensi dell'articolo 53 comma 2 NOIF; di penalizzare con un punto in classifica la società Csi Delfino Fano, comminando alla stessa l'ammenda di Euro 52,00 quale prima rinuncia; di confermare i provvedimenti disciplinari così come assunti e pubblicati nel presente C.U.
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