COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°49 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 SPORTING CLUB ACQUAVIVA – MARINER

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°49 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 22/12/2002 SPORTING CLUB ACQUAVIVA - MARINER A scioglimento della riserva di cui al C.U. n.48 del 3.1.2003; letto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto fissata per le ore 20.30 del giorno 18.12.2002 non si è disputata per il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione; letto il reclamo ritualmente preannunciato della società Mariner con il quale la stessa chiede la vittoria a tavolino della gara in oggetto per grave responsabilità oggettiva della società ospitante,sostenendo che il guasto si sia verificato precedentemente al giorno fissato per la disputa della gara e che pertanto vi sia stata una negligente manutenzione dell'impianto stesso. Preso atto che allegato al referto di gara vi è una dichiarazione ufficiale da parte del Comune di Acquaviva Picena sottoscritta dal responsabile del servizio con la quale si certifica il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione e la impossibilità di riparare lo stesso entro l'orario di inizio della gara e ciò anche a causa delle pessime condizioni atmosferiche. Preso altresì atto che la società ospitante ha provveduto ad informare di quanto sopra il Comitato Regionale a mezzo fax inviato alle ore 12 del giorno 18.12.2002; Considerato pertanto che la gara in oggetto non si è potuta disputare per oggettiva e dimostrata causa di forza maggiore; Si decide: di respingere il reclamo proposto dalla società Mariner incamerando la relativa tassa; di dare mandato al C.R.M. per l'effettuazione della gara in oggetto.
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