COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°49 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETICO ’99 avverso sanzioni merito gara Amatori Falerone – A.S. Atletico ‘99, del 23.11.2002 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N”- C.U. n. 18 pubblicato il 27.11.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°49 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETICO ’99 avverso sanzioni merito gara Amatori Falerone - A.S. Atletico ‘99, del 23.11.2002 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N”- C.U. n. 18 pubblicato il 27.11.2002. Il Giudice Sportivo in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara indicata in epigrafe, comminava l’assegnazione della partita vinta alla Società Amatori Falerone per 2-0; la squalifica del calciatore Luciani Roberto sino al 30.6.2003 perché questi “prendeva per la divisa il direttore di gara dandogli due spintoni sullo sterno che gli causavano un lieve dolore, apostrofandolo con frasi ingiuriose”; del calciatore Ciccola Fabrizio sino al 31.5.2003 perché “colpiva l’arbitro con un forte spintone alla schiena causandogli un lieve dolore e lo apostrofava con frasi gravemente ingiuriose”. In merito alla posizione dei predetti, il Giudice sportivo indicava altresì che “l’arbitro vista la situazione di pericolo nei suoi confronti che si era creata in campo decideva di sospendere la gara. Mentre rientrava nel suo spogliatoio, veniva inseguito con fare minaccioso dal Luciani e dal Ciccola con l’intento di procurargli danno fisico”. Il medesimo Giudice squalificava altresì per due gare il giocatore Papiri Cristian perché rivolgeva frasi ingiuriose al Direttore di gara; comminava l’ammenda di E. 100 alla Società perché “alcuni tifosi, fino alla sospensione della gara hanno tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro”. Avverso tali decisioni propone rituale reclamo la A.S. Atletico ’99 sostenendo che il Luciani ed il Ciccola non colpirono in alcun modo il direttore di gara, durante le loro, pur vivaci, proteste; che il Papiri non insultò il direttore di gara stesso e che non era possibile che quest’ultimo fosse stato insultato dai sostenitori dell’Atletico ’99 dato che non vi era pubblico al seguito della squadra. Chiede infine la possibilità di concludere la gara o di rigiocarla ed anche la sospensione dall’attività del direttore di gara. Alla richiesta audizione, la Società ha chiesto ed ottenuto di poter produrre una cassetta audiovisiva dell’incontro contenente le immagini a sostegno della propria ricostruzione dei fatti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il comportamento ascritto al Luciani ed al Ciccola si esaurì all’interno del terreno di giuoco, senza proseguire ulteriormente. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n acquisita e quindi visionata l’audiocassetta prodotta dalla reclamante; n ritenuto che questa non mostra immagini relative agli episodi contestati al Ciccola ed al Luciani e che le stesse confermano quanto precisato dal direttore di gara in merito alla successiva condotta tenuta dai due calciatori che non la reiterarono ulteriormente neppure in occasione dell’espulsione comminata al loro compagno di squadra; n ritenuta l’inammissibilità delle richieste relative all’esito della gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1, del C.G.S. ; n ritenuta l’inammissibilità del reclamo in merito alla squalifica del calciatore Papiri Cristian ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 3, lettera a) del medesimo C.G.S.; n rilevato il difetto assoluto di giurisdizione di questa Commissione in merito alla valutazione del comportamento del direttore di gara; n ritenuta l’eccessività dell’ammenda comminata dal primo Giudice, anche in considerazione della categoria di appartenenza della Società; DECIDE a) l’inammissibilità del reclamo in merito all’esito gara per difetto di contraddittorio; b) l’inammissibilità del reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Papiri per quanto sopra esposto; c) di accogliere il reclamo, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad Euro 50 (cinquanta) e la sanzione della squalifica del calciatore Luciani Roberto al 28.2.2003 e del Ciccola Fabrizio al 10.1.2003; d) di restituire la tassa reclamo.
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