COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Atl. Monturano – Atletico 99, del 21.12.2002 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – C.U. n. 22 del 24/25.12.2002 del Comitato Prov. di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Atl. Monturano - Atletico 99, del 21.12.2002 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” - C.U. n. 22 del 24/25.12.2002 del Comitato Prov. di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul C.U. in epigrafe, comminava al calciatore Salvatorelli Roberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, “per aver spinto l’arbitro con tutte e due le mani in modo leggero e per aver rivolto allo stesso frasi ingiuriose prima e dopo l’espulsione”.
Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’A.S. Atletico 99 asserendo che il proprio tesserato, nell’occasione capitano della squadra, si avvicinò al direttore di gara protestando, “forse esageratamente”, “ma senza provocare male” allo stesso, al fine viceversa di richiamarne l’attenzione relativamente alla condotta sistematicamente fallosa degli avversari ai danni dei suoi compagni di squadra.
La medesima reclamante concludeva invocando una giusta sanzione per il proprio tesserato.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, nell’occasione, il Salvatorelli protestò reiteratamente nei suoi confronti, ma che lo stesso, con il gesto contestato, intendeva solamente richiamare la sua attenzione, escludendo decisamente altri contenuti o intendimenti.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che i fatti ascritti al Salvatorelli vadano ridimensionati nella loro gravità sulla base delle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara in istruttoria;
n ritenuta pertanto eccessiva la sanzione inflitta dal primo Giudice,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Atletico 99, per l’effetto riducendo a tre gare effettive la squalifica del calciatore Salvatorelli Roberto;
b) di restituire la tassa reclamo.
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