COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MONSAMPIETRO MORICO avverso sanzioni merito gara U. S. Monsampietro Morico – Piane di Montaegiorgio del 21/12/2002 – Campionato 3 Cat. Gir. N – C.U. n.22 del 25.12.2002.Comitato Prov. di AP

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MONSAMPIETRO MORICO avverso sanzioni merito gara U. S. Monsampietro Morico - Piane di Montaegiorgio del 21/12/2002 - Campionato 3 Cat. Gir. N - C.U. n.22 del 25.12.2002.Comitato Prov. di AP La Società U.S. Monsampietro Morico ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica di 6 gare inflitte al proprio giocatore Costantinescus Remus comminata dal G.S. presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, “ per aver sputato contro un avversario colpendolo. All'uscita dal terreno di gioco si recava verso lo spogliatoio della squadra ospite colpendo un giocatore avversario con uno schiaffo”. La reclamante, pur ammettendo il fatto, afferma che il proprio giocatore era stato apostrofato ed ingiuriato pesantemente dal giocatore avversario poi oggetto dello sputo e dello schiaffo, sostenendo quindi che era stato provocato. Chiedeva quindi una riduzione della sanzione inflitta sul presupposto che l’episodio andava ridimensionato nel suo effettivo svolgimento. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che l’episodio in esame, come compiutamente descritto nel referto arbitrale, che com’è noto costituisce fonte di prova privilegiata, e’ confermato nel suo reale svolgimento; n ritenuta corretta la decisione del Primo Giudice anche sotto il profilo dell’entità della sanzione inflitta, che appare del tutto congrua in relazione all’entita’ del fatto; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Monsampietro Morico, per l’effetto confermando la sanzione impugnata; b) di incamerare la tassa reclamo.
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