COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G. S. MELANO CALCIO avverso esito gara A. C. Fenalc S. Maria – G. S. Melano Calcio del 25.11. 2002 – Campionato Amatori Ancona, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G. S. MELANO CALCIO avverso esito gara A. C. Fenalc S. Maria – G. S. Melano Calcio del 25.11. 2002 – Campionato Amatori Ancona, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 3 – 3, la Società G. S. Melano Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria è stato schierato il calciatore Fiorani Gabriele in posizione irregolare perché impiegato nel corso della stagione sportiva 2002/2003 dalla Società Arginano nel Campionato di 2^ Categoria, Girone “C”. Tale posizione irregolare, sostiene la reclamante, è suffragata dal C. U. N° 15 del 19.9.2002, del Comitato Regionale Marche, laddove il suddetto calciatore risulta menzionato tra gli squalificati per una gara a seguito di provvedimento disciplinare adottato dal competente Giudice Sportivo. Concludeva la reclamante chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; · esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultata confermata la partecipazione del calciatore Fiorani Gabriele al Campionato di 2^ Categoria tra le file della Società Arginano nella gara disputata il 15.9.2002 tra la Società Jesi Folgore Largo Europa e la Società Argignano ; · valutato che le norme regolamentari che disciplinano l’attività amatoriale fanno divieto ai calciatori di partecipare ai Campionati Amatori, se nel corso della stagione siano stati impiegati in competizioni ufficiali Nazionali, Regionali o Provinciali; · rilevato che il calciatore in questione ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; · visto l’art. 12, punto 5, lett. a) del C.G.S.; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dal G.S. Melano Calcio, per l’effetto infliggendo alla A.C. Fenalc S. Maria la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ed al calciatore Fiorani Gabriele giorni quindici di squalifica; di restituire la tassa reclamo.
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