COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. PONZIO GIBERTO avverso sanzioni merito gara Ponzio Giberto – Vis Carassai, del 7.12.2002 – Campionato di Seconda Categoria, Girone “G“ – C.U. N. 41 del 12.12.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. PONZIO GIBERTO avverso sanzioni merito gara Ponzio Giberto – Vis Carassai, del 7.12.2002 – Campionato di Seconda Categoria, Girone “G“ – C.U. N. 41 del 12.12.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Pacini Enrico, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 perché “dopo aver colpito con un forte pugno un giocatore avversario con il pallone non a distanza di gioco, veniva espulso dal direttore di gara; alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro insultandolo e colpendolo con un pugno alla mano procurandogli momentaneo dolore. Veniva poi allontanato dai propri compagni inveendo ancora nei confronti del direttore di gara”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’U. S. Ponzio Giberto, chiedendo, rilevatane l’eccessività, un’ equa riduzione della sanzione impugnata, assumendo che il proprio calciatore, pur reagendo nei confronti di un avversario, a seguito di una scorrettezza subita, non ebbe a colpire il direttore di gara con un pugno alla mano, in occasione del provvedimento di espulsione, ma si limitò, in modo senz’altro contrariato, a prendere la mano dell’arbitro, più nell’intento di dare spiegazioni del suo gesto di reazione che di porre in atto una condotta violenta verso la sua persona; lo stesso tesserato peraltro abbandonava il terreno di gioco senza l’intervento di propri compagni e senza insultare alcuno. Alla richiesta audizione, la reclamante reiterava le richieste già formulate nel gravame, sottolineando l’unicità del gesto, peraltro diretto più al cartellino rosso, appena esibitogli, che alla persona dell’arbitro, e l’assenza di precedenti specifici per il proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, ha precisato che il Pacini, alla notifica del provvedimento di espulsione, gli rivolse frasi offensive e, nel momento in cui riponeva il cartellino, lo colpiva con un pugno sul dorso della mano causando temporaneo dolore che non avvertiva più dopo pochi minuti. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; II. ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il gesto del Pacini, sia pur deprecabile, vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità, e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva; DECIDE I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Società U. S. Ponzio Giberto, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Pacini Enrico fino al 15.09.2003; II. di restituire la tassa reclamo.
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