COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MICOZZI STEFANO avverso sanzioni merito gara S.P. Helvia Recina – Pol. Montecassiano, del 15.12.2002 – Campionato provinciale Juniores, girone “A” – C.U. n.19 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MICOZZI STEFANO avverso sanzioni merito gara S.P. Helvia Recina – Pol. Montecassiano, del 15.12.2002 - Campionato provinciale Juniores, girone “A” – C.U. n.19 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Micozzi Stefano, allenatore della S.P. Helvia Recina, la sanzione della squalifica fino al 2.3.2003 “perché espulso per essere entrato abusivamente sul terreno di giuoco per tenere un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, mentre usciva insultava gravemente e reiteratamente l’arbitro stesso”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo in proprio lo stesso Micozzi Stefano chiedendo una riduzione della sanzione inflittagli, ritenendola sproporzionata ai fatti effettivamente accaduti. Alla richiesta audizione, il reclamante ha asserito di essere entrato sul terreno di giuoco per cercare di riportare la calma ed evitare eventuali provvedimenti disciplinari ai danni della propria squadra, escludendo tuttavia di aver offeso il direttore di gara, al quale rimproverò l’inopportuna espulsione di un proprio calciatore. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Micozzi, a seguito dell’ espulsione di un proprio calciatore, entrò sul terreno di giuoco al solo fine di protestare ed offendere. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che il referto arbitrale e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara in istruttoria costituiscono, come più volte ribadito da questa Commissione, fonte di prova privilegiata, non contestabile con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n ritenuta confermata la responsabilità del tesserato in ordine ai fatti ascrittigli e congrua la sanzione comminata dal primo Giudice in relazione alla gravità degli stessi, tenuto altresì conto del ruolo da egli ricoperto nell’ ambito della Società di appartenenza, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto in proprio dal signor Micozzi Stefano, per l’effetto confermando la sanzione impugnata; b) di incamerare la tassa reclamo.
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