COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. CANDELARA avverso sanzioni merito gara Candelara – Filottrano, del 22.12.2002 – Campionato di Promozione, girone “A” – C.U. n. 46 del 2.1.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. CANDELARA avverso sanzioni merito gara Candelara - Filottrano, del 22.12.2002 - Campionato di Promozione, girone “A” - C.U. n. 46 del 2.1.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al sig. Bellagamba Alberto, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 5.02.2003, perché “espulso per gravi frasi offensive rivolte all’arbitro, dall’esterno del terreno di gioco rivolgeva ad un A.A. frasi offensive ed intimidatorie”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’A.C. Candelara ammettendo la giustezza del provvedimento di espulsione del proprio tesserato, ma escludendo le contestate offese e minacce all’A.A., in quanto il direttore di gara sarebbe incorso in un errore di persona, non avendole proferite il Bellagamba, ma un tifoso appostato vicino a lui. La medesima reclamante concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere con assoluta certezza visto e sentito il Bellagamba porre in essere il comportamento contestatogli. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Bellagamba; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad attribuire ad altri il comportamento ascritto al proprio tesserato; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non può essere ridotta, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Candelara, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo.
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