COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara A.S. Porta Romana – U. Piazza Immacolata, del 9.12.2002 – Campionato provinciale Juniores, girone “E” – C.U. n. 20 del 10.12.2002, pubblicato l’11.12.2002 – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara A.S. Porta Romana – U. Piazza Immacolata, del 9.12.2002 - Campionato provinciale Juniores, girone “E” - C.U. n. 20 del 10.12.2002, pubblicato l’11.12.2002 – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Censori Fabio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, perché “dopo una decisione tecnica si rivolgeva all’arbitro con linguaggio blasfemo e con frasi gravemente offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare gli dava una spinta arrecandogli un leggero dolore al torace. Al termine della gara, mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva nuovamente offeso e minacciato dallo stesso giocatore”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’Unione Piazza Immacolata asserendo che il proprio tesserato, espulso per una frase neanche particolarmente offensiva, lasciava immediatamente il terreno di giuoco per raggiungere gli spogliatoi, dove si tratteneva per tutto il resto della gara, al termine della quale esternava le proprie lamentele ai compagni di squadra, scusandosi nei loro confronti per l’espulsione, senza rivolgere apprezzamento alcuno nei confronti del direttore di gara, come viceversa da egli refertato. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto ingiusto, in subordine una notevole riduzione della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ribadito che il Censori, dopo l’espulsione, lo colpì con una manata al petto e che, a fine gara, gli rivolse nuovamente frasi offensive e minacciose. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Censori; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto al proprio tesserato; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non può essere ridotta, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’Unione Piazza Immacolata, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto della Società.
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