COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. PASSATEMPESE avverso esito gara S. P. Passatempese – U.S. Falco Acqualagna, del 05.05.2002 – Campionato di Promozione, girone “A”- gara di spareggio per l’accesso ai play-out.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. PASSATEMPESE avverso esito gara S. P. Passatempese - U.S. Falco Acqualagna, del 05.05.2002 - Campionato di Promozione, girone “A”- gara di spareggio per l’accesso ai play-out. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2 , la S.P. Passatempese ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ricci Giulio, in posizione irregolare per difetto di tesseramento, assumendo che la relativa “Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” sarebbe stata sottoscritta dal Presidente della Società U.S. Falco Acqualagna inibito, come da C.U. 44 del 2.5.2002, e pertanto in violazione delle vigenti norme Federali. Tanto premesso, la medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 45/ter del 14 maggio 2002, questa Commissione disponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Ricci Giulio, il cui accertamento veniva ritenuto pregiudiziale alla risoluzione del proposto gravame. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata il 27 giugno 2002 sul C.U. n. 31/D, dichiarava nullo il tesseramento del ridetto calciatore Ricci Giulio in favore dell’U.S. Falco Acqualagna perché sottoscritto dal Presidente, sig. Renzo Paolini, il quale alla data della sottoscrizione, era inibito. La Commissione d’Appello Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 8/C – riunione del 30 settembre 2002 - pervenuto p.c. al Comitato Regionale Marche in data 30 dicembre 2002, respingeva l’appello proposto dall’U.S. Falco Acqualagna avverso la citata decisione della Commissione Tesseramenti. Con ordinanza pubblicata sul C. U. n. 49 del 9 gennaio 2003 questa Commissione, rilevata l’avvenuta cessazione della causa di sospensione, fissava la riunione del 20 gennaio 2003 per la prosecuzione del procedimento. L’U.S. Falco Acqualagna, alla disposta audizione, reiterando le argomentazioni già poste a fondamento del reclamo proposto alla Commissione d’Appello Federale, assumeva la validità del tesseramento del calciatore in questione e pertanto regolare la sua partecipazione alla gara in esame, in quanto il provvedimento con cui questa Commissione aveva inibito il Presidente Paolini doveva ritenersi nullo od inesistente a seguito del provvedimento di annullamento della Suprema Commissione dell’intero procedimento. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti del procedimento; n rilevata la nullità del tesseramento del calciatore Ricci Giulio a favore dell’U.S. Falco Acqualagna, così come deliberato dalla Commissione Tesseramenti, con decisione confermata dalla Suprema Commissione d’Appello Federale; n ritenuta pertanto irregolare la partecipazione del ridetto calciatore alla gara in esame per difetto di tesseramento; n ritenuta la responsabilità diretta ed oggettiva della Società ai sensi dell’art. 2, n.3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai fatti ascritti al proprio dirigente; n visto l’art. 12, punto 5, dello stesso C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.P. Passatempese , per l’effetto infliggendo all’U.S. Falco Acqualagna la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0, l’ammenda di € 1.000,00 ( mille), al sig. Paolini Renzo l’inibizione per mesi tre; b) di restituire la tassa reclamo.
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