COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. POLISPORTIVA IL PARCO MONTERADO avverso sanzioni merito gara Candia Baraccola – Il Parco Monterado, del 20.12.2002 – Campionato Calcio a Cinque, Serie “D” – C.U. N. 21 del 30.12.2002 – Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. POLISPORTIVA IL PARCO MONTERADO avverso sanzioni merito gara Candia Baraccola – Il Parco Monterado, del 20.12.2002 – Campionato Calcio a Cinque, Serie “D” – C.U. N. 21 del 30.12.2002 - Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Santini Marco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004, perché “al termine della gara si avvicinava velocemente all’arbitro con fare minaccioso e, profferendo insulti e frasi oltraggiose, lo colpiva, all’altezza della spalla, con violente spallate causando lieve ed istantaneo dolore. Dolore che si accentuava il giorno dopo costringendo il direttore di gara al riposo per alcuni giorni”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S. Pol. Il Parco Monterado, affermando che il proprio calciatore, nell’occasione, si limitò ad appoggiare leggermente la mano sulla spalla dell’arbitro, senza colpirlo. Tanto premesso, la reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata ovvero, in subordine, rilevatane l’eccessività, un’equa riduzione della medesima. Alla richiesta audizione, la reclamante reiterava le richieste già formulate nel gravame sottolineando il fatto che il proprio tesserato, in effetti, si limitò a spintonare il direttore di gara, senza tuttavia colpirlo in maniera tale da potergli avere procurato dolori o lesioni. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, ha precisato che il Santini, a fine gara, dopo averlo insultato ed offeso lo aveva colpito con due o tre spallate provocandogli un lieve dolore, divenuto peraltro più consistente il giorno dopo, seppur cosa non grave. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; II. ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Santini, sia pur deprecabile, vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità, e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva; I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S. Pol. Il Parco Monterado e per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Santini Marco fino al 30.09.2003; b)di restituire la tassa reclamo.
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