COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°55 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 25/01/2003 CALDAROLA – VIS CIVITANOVA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°55 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 25/01/2003 CALDAROLA - VIS CIVITANOVA A scioglimento della riserva di cui al C.U.n. 53 del 30.01.2003; Visto il referto arbitrale e le distinte delle due squadre; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla società Vis Civitanova con la quale la stessa viene a richiedere la vittoria della gara ai sensi dell'art.12 comma 5 C.G.S.per aver,a loro dire,la Società Caldarola impiegato numero 5 fuori-quota piuttosto che 4 così come previsto dal C.U.n.1/15 del Comitato Regionale Marche. Viste le controdeduzioni della Società Caldarola con le quali si sostiene l'effettivo impiego contemporaneo sul terreno di gioco di 4 calciatori fuori-quota stante l'avvenuta sostituzione di un calciatore fuori- quota con un altro calciatore fuori quota al 1' del secondo tempo e conseguentemente si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del risultato conseguito sul campo; Verificato che effettivamente dal referto arbitrale risulta che la Società Caldarola dopo aver iniziato la gara con un numero di 4 calciatori fuori-quota al 1' del secondo tempo sostituiva il calciatore Broglia Massimiliano nato il 22.09.1983 con il calciatore Ottavi Francesco nato il 24.06.1983 impiegando cosi in campo4calciatori fuori-quota,mai superando nel restante tempo di gara il ridetto limite;Si può dedurre che la problematica va risolta secondo un'interpretazione della norma che secondo giurisprudenza consolidata va intesa nel senso di ritenere obbligatorio non superare il numero di 4 calciatori fuori-quota impiegati contemporaneamente sul terreno di gioco senza che possa ritenersi sanzionabile il comportamento posto in essere dalla resistente che pur utilizzando complessivamente durante tutto l'arco della gara numero 5 calciatori fuori-quota ne ha impiegati contemporaneamente in campo mai più dei 4 previsti. P.Q.M. si decide Di respingere il reclamo della Società Vis Civitanova per i motivi esposti in narrativa e di incamerare la relativa tassa; Di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo Caldarola 5 Vis Civitanova 1.
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