COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°55 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. PIANE DI MORRO avverso esito gara Piane di Morro – Poggese del 4.1.2003 – Campionato Amatori, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°55 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. PIANE DI MORRO avverso esito gara Piane di Morro - Poggese del 4.1.2003 - Campionato Amatori, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, la Polisportiva Piane di Morro ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Bachetti Carlo in posizione irregolare in quanto non ancora ultraventicinquenne, così come richiesto dalla normativa contenuta nel Regolamento dell’attività amatori. Assumeva la reclamante l’errata indicazione della data di nascita del Bachetti nell’elenco di gara, essendo egli nato il 2 febbraio 1978 e non l’8 febbraio 1977. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Bachetti Carlo è effettivamente nato il 2 febbraio 1978; n rilevato che il ridetto calciatore non poteva partecipare all’attività amatoriale della stagione sportiva in corso, in quanto alla data del 1° ottobre 2002 non aveva ancora compiuto anagraficamente il venticinquesimo anno di età, così come richiesto dalla normativa pubblicata il 26.9.2002 sul C.U. n. 9 dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno; n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare; n rilevato che la responsabilità dei fatti sopra esposti debba essere attribuita all’ accompagnatore ufficiale della squadra, sig. Massa Graziano, allo stesso calciatore ed alla medesima Società, quest’ultima a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, n. 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai fatti commessi dal proprio dirigente e tesserato; n visto l’art. 12, n. 5, lett. a) del citato C. G. S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Piane di Morro, per l’effetto infliggendo all’A.S. Poggese la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 e l’ammenda di € 100 (cento), al sig. Massa Graziano la sanzione dell’inibizione fino al 30 marzo 2003, al calciatore Bachetti Carlo la sanzione della squalifica fino al 15 marzo 2003; b) di restituire la tassa reclamo.
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