COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°57 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 25/01/2003 ACQUAVIVA CALCIO – OFFIDA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°57 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 25/01/2003 ACQUAVIVA CALCIO - OFFIDA A scioglimento della riserva di cui al c.u. n. 53 del 30.01.2003; Visto il referto arbitrale e l'allegato supplemento di rapporto; Vista la riserva scritta ritualmente preannunciata dalla Società Offida prima dell'inizio della gara ai sensi dell'articolo 24 punto7/B CGS Esaminato il reclamo ritualmente preannunciato dalla ridetta Società Offida ,con il quale la stessa viene a richiedere la vittoria a tavolino della gara in oggetto per essere stata la stessa disputata su un campo di gioco di dimensioni inferiori a quelle minime stabilite e per di più privo di collaudo; Considerato che l'arbitro nel proprio supplemento di rapporto espressamente dichiara che il verbale di omologazione del terreno di gioco rilasciato il 7/7/1999 vedeva attribuire allo stesso una larghezza complessiva di metri 43,20 e che da una propria misurazione la larghezza del ridetto terreno di gioco è risultata essere pari a metri 43,56; Letto l'articolo 27 punto B del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che prevede per il Campionato Juniores misure minime per il terreno di gioco pari a metri 45x90 ammettendo per• una tolleranza non superiore al 4% sia per la lunghezza che per la larghezza delle misure minime regolamentari; Ritenuto che nel caso di specie la misura della larghezza del terreno di gioco rientra nei limiti previsti dalla sopracitata norma stante la prevista tolleranza. P.Q.M. si decide di respingere il reclamo proposto dalla Società Offida e di incamerare la relativa tassa; di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo Acquaviva 6; Offida 1.
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