COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 25/01/2003 J.R.V.S. ASCOLI – MONTEGRANARO CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 25/01/2003 J.R.V.S. ASCOLI - MONTEGRANARO CALCIO A scioglimento della riserva di cui al C.U.53 del30.01.2003; Visto il referto arbitrale e le allegate distinte delle due squadre; Esaminato il reclamo ritualmente preannunciato dalla Società Montegranaro con il quale la stessa viene a richiedere la vittoria a tavolino della gara in oggetto per aver, a loro dire, la Società Jrvs Ascoli, schierato due calciatori di età inferiore (15 anni) rispetto a quella consentita, senza la prescritta autorizzazione del Comitato Regionale ai sensi dell'articolo 34 delle N.O.I.F. Esaminate le controdeduzioni della Società Jrvs Ascoli con le quali la stessa chiede il rigetto del suddetto reclamo poichè infondato stante la non applicabilità del disposto di cui all'art.34 N.O.I.F. al Campionato Regionale Juniores; Si ritiene legittimo e pertanto non sanzionabile l'utilizzo dei due calciatori suddetti da parte della Società resistente. Ciò poichè dalla lettura del Comunicato n.1 del Comitato Regionale Marche si evince che la prescritta autorizzazione di cui al disposto dell'articolo 34 N.O.I.F. non è prevista per il campionato Regionale Juniores (C.U.1/15) dove è consentita la partecipazione di calciatori che "abbiano compiuto il 15' anno di età"; P.Q.M ; si decide Di respingere il reclamo della Società Montegranaro e di incamerare la relativa tassa; Di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo Jrvs Ascoli: 2, Montegranaro: 1.
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