COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PERGOLA-FRATTE GREEN avverso provvedimenti merito gara Fortuna 78 – Pergola Fratte Green, del 21.12.2002 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – C.U. n. 48 del 3.1.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PERGOLA-FRATTE GREEN avverso provvedimenti merito gara Fortuna 78 – Pergola Fratte Green, del 21.12.2002 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – C.U. n. 48 del 3.1.2003. L’arbitro dell’incontro indicato in epigrafe, riferiva che al 43° minuto del secondo tempo, essendo stato spintonato violentemente e poi colpito al volto da un giocatore della U.S. Pergola-Fratte, decideva di sospendere definitivamente la gara. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, esaminato il rapporto arbitrale, comminava all’U.S. Pergola-Fratte la punizione sportiva della perdita della gara per 2 a 0, al calciatore De Juliis Doriano, ritenuto responsabile dell’aggressione all’arbitro, la squalifica fino al 31.12.2006. Avverso tali decisioni ha proposto reclamo l’U.S. Pergola-Fratte deducendo a motivi che la determinazione del direttore di gara di sospendere definitivamente l’incontro al 43° del secondo tempo, a soli 2 minuti dal termine, non fu supportata da nessuna chiara motivazione regolamentare o particolare situazione ambientale o fisica dell’arbitro, il quale viceversa si trovava nella condizione di portarlo tranquillamente a termine in quanto, nell’occasione, il calciatore espulso si stava già dirigendo verso gli spogliatoi e lo stesso direttore di gara affermava di non accusare dolore e di non aver riportato conseguenze rilevanti dal colpo ricevuto, ma che, essendo stato colpito, era suo dovere comunque sospendere l’incontro. Quanto al comportamento del proprio calciatore, la reclamante, pur ammettendo che nell’occasione la sua reazione fu certamente ingiustificata, asseriva tuttavia che la stessa fu di modesta entità, posta in essere nella concitazione delle proteste per la concessione di un calcio di rigore. In accoglimento del reclamo, chiedeva pertanto l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica per il proprio tesserato. Alla richiesta audizione, la medesima Società, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento del gravame, insisteva per la particolare tenuità del fatto e la mancanza di condizioni tali da giustificare il provvedimento, adottato dall’arbitro, di sospensione definitiva dell’incontro. Il direttore di gara nel suo rapporto aveva dichiarato che il giocatore lo aveva colpito in volto con una manata di “forte vigoria“, senza comunque procurargli “conseguenze rilevanti”. Sentito a chiarimenti avanti a questa Commissione, lo stesso precisava: - che il calciatore De Juliis, al 43° minuto del secondo tempo, espulso per averlo spintonato, prima di abbandonare il terreno di giuoco, lo colpiva con una manata al naso, facendogli cadere una lente a contatto, da lui prontamente raccolta; - che il giocatore espulso si allontanava subito dopo averlo colpito e se ne andava; - che egli decideva di interrompere la gara in quanto, in base alle istruzioni ricevute dai dirigenti della propria sezione arbitrale, riteneva “che l’episodio avesse inciso sull’autorevolezza necessaria per proseguire l’incontro anche se fisicamente” era “nella condizione di farlo”, posto che egli avrebbe potuto, per sua stessa ammissione, lavare e rimettersi la lente a contatto e proseguire la direzione dell’incontro. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato che a norma dell’art. 64, n. 2, delle N.O.I.F. è nei poteri dell’arbitro interrompere la gara per fini cautelativi o di ordine pubblico, ma che spetta in ogni caso agli Organi della giustizia sportiva valutare e stabilire se le situazioni ed i fatti verificatisi, descritti nel rapporto arbitrale, possano giustificare l’adozione di tale provvedimento eccezionale; che occorre quindi accertare l’esistenza di una situazione di pericolo di tale entità che abbia impedito all’arbitro, nell’ambito dei poteri disciplinari a lui attribuiti, di adottare i provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo; - rilevato che il De Juliis, unico responsabile degli episodi, espulso dal direttore di gara, abbandonò subito dopo il terreno di giuoco, raggiungendo gli spogliatoi e non vi furono altri ed ulteriori atti di violenza; - rilevato che l’arbitro, per sua stessa ammissione, era nelle condizioni di proseguire l’incontro, ma che lo ha interrotto solo ed esclusivamente ritenendo con ciò di applicare esattamente istruzioni ricevute dai dirigenti della propria sezione arbitrale, relativamente ad una asserita diminuzione di autorevolezza dei direttori di gara come effetto oggettivo di qualunque atto violento compiuto nei loro confronti; - ritenuto che, nel caso in esame, le argomentazioni addotte dall’arbitro non possono assurgere a motivo sufficiente ed idoneo a legittimare l’adottata decisione di interruzione definitiva della gara; - ritenuto che il comportamento ascritto al De Juliis, sia pur deprecabile, tuttavia debba essere ridimensionato nella sua obiettiva gravità, alla luce della espletata istruttoria, tenuto conto altresì delle effettive conseguenze patite dal direttore di gara; - ritenuta, per quanto sopra, l’eccessività della sanzione impugnata, meritevole pertanto di adeguata riduzione; - visto l’art. 12 n. 4 del C.G.S.; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Pergola-Fratte Green, per l’effetto disponendo, in riforma dell’impugnata delibera, la ripetizione della gara, dandone mandato al Comitato Regionale Marche, e riducendo al 31.8.2004 la squalifica al calciatore De Juliis Doriano; b) di restituire la tassa reclamo.
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