COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. GIULIANELLI MARCO avverso sanzioni merito gara Colmuranese – Sarnano, del 26.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – C.U. n. 53 del 30.1.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°60 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SIG. GIULIANELLI MARCO avverso sanzioni merito gara Colmuranese – Sarnano, del 26.1.2003 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - C.U. n. 53 del 30.1.2003.
Il sig. Giulianelli Marco ha fatto pervenire a questa Commissione Disciplinare un primo tempestivo reclamo, il quale, pur redatto su carta intestata, risulta tuttavia privo di sottoscrizione e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente.
Successivamente lo stesso reclamante faceva pervenire a Questa Commissione identico atto, sottoscritto, ma inviato in data 12.2.2003 e quindi oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del C.Uff. contenente la sanzione impugnata.
LA COMMISSIONE
I. ritenuto che la mancata sottoscrizione dell’atto di reclamo comporti l’inammissibilità dello stesso;
II. visto altresì l’art. 42, nr. 5, del C.G.S.,
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Giulianelli Marco per difetto di sottoscrizione e tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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