COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°61 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 11/01/2003 PETRIOLESE S.MARCO – URBISALVIENSE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°61 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 11/01/2003 PETRIOLESE S.MARCO - URBISALVIENSE
Facendo seguito al provvedimento di cui al C.U.52 del 23/01/03; Preso atto che la società Urbisalviense pur adoperandosi non è riuscita ad individuare il giocatore responsabile dei fatti contestati, precisando altresì che il direttore di gara al momento in cui è stato colpito da sputi si trovava nei pressi della tribuna dove erano posti i propri sostenitori, i quali debbono ritenersi i responsabili dell'accaduto; Esaminate le precisazioni dell'arbitro con le quali lo stesso evidenzia che "al momento degli sputi ricevuti mi trovavo nei pressi della tribuna"; Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto,non è possibile accertare con certezza l'identità del responsabile dei fatti suddetti e se quest'ultimo sia un calciatore o un sostenitore della società Urbisalviense; Considerato che ad oggi il calciatore Carradori Daniele della società Urbisalviense ha già scontato una squalifica di oltre un mese; P.Q.M.
si decide
Di riabilitare con effetto immediato il ridetto calciatore Carradori Daniele;
Di comminare alla società Urbisalviense l'ammenda di euro 200 per i fatti di cui al presente provvedimento.