COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°61 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. REAL SOLESTA’ avverso esito gara G.S. Maltignano 1997 – U.S. Real Solestà, del 29.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°61 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. REAL SOLESTA’ avverso esito gara G.S. Maltignano 1997 – U.S. Real Solestà, del 29.1.2003 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 a 0, l’U..S. Real Solestà ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Feriozzi Nazzareno in posizione irregolare per squalifica non scontata, essendo stato espulso direttamente dal campo in occasione della gara precedente Venarotta – Maltignano del 25.1.2003. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultato che il calciatore Feriozzi Nazzareno fu espulso dal campo, come correttamente asserito dalla reclamante, nel precedente incontro di campionato disputato dalla sua squadra con il Venarotta il 25.1.2003, con pubblicazione della relativa sanzione della squalifica per una gara sul C.U. n. 53 del 30.1.2003; n rilevato che a norma dell’art. 41, n. 2, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata, salvo aggravamento, senza declaratoria del Giudice Sportivo, alla quale pertanto deve riconoscersi mero valore dichiarativo; n ritenuto, per quanto sopra, che il ridetto calciatore Feriozzi ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare in quanto doveva ritenersi automaticamente squalificato a seguito di espulsione dal campo nella precedente gara di campionato; n visto l’art. 12, n. 5, lett. a) del citato C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Real Solestà, per l’effetto infliggendo al G.S. Maltignano 1997 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ed al calciatore Feriozzi Nazzareno la sanzione della squalifica per ulteriori giorni quindici; b) di restituire la tassa reclamo.
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