COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 02/03/2003 VENAROTTA – STELLA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 02/03/2003 VENAROTTA - STELLA Visto il referto arbitrale dal quale si evince che al 34' del secondo tempo l'assistente di parte della Società Stella colpiva con un violento calcio da dietro un giocatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra e procurandogli dolore. A seguito di tale accadimento si scatenava una rissa tra i calciatori delle due squadre e successivamente entravano sul terreno di gioco dal cancello di accesso al campo, lasciato aperto ,circa una decina di sostenitori squadra locale, che picchiavano con calci e pugni l'assistente di parte della società Stella,venendo altresì alle mani anche con alcuni calciatori della ridetta Società. Il direttore di gara a questo punto dirigendosi verso gli spogliatoi sospendeva temporaneamente la gara. Successivamente,dopo quindici minuti circa, giungeva presso l'impianto sportivo la Forza Pubblica, i tifosi precedentemente entrati in campo abbandonavano lo stesso riposizionandosi sulle tribune. L'arbitro preso atto di quanto sopra e constatato che erano nuovamente presenti le condizioni per portare a termine regolarmente la gara, informava i due capitani del proprio intendimento di riprendere l'incontro.In tale frangente il capitano della Società Stella comunicava che la propria squadra non aveva l'intenzione di riprendere a giocare non sentendosi tutelata. A questo punto il direttore di gara decideva di sospendere definitiva mente l'incontro. Ritenendo che, a fronte di una specifica e motivata decisione del direttore di gara di riprendere l'incontro, stante il ripristino, a suo dire delle normali condizioni ambientali per poter portare a termine in piena regolarità la gara, il diniego della Società Stella a riprendere il gioco non appare nè giustificato nè oggettivamente legittimo. Considerato pertanto che tale condotta debba rientrare tra le fattispecie previste dall'art.53 N.O.I.F. e specificatamente al comma 2; Considerato altresì che il comportamento dei sostenitori della Società Venarotta, entrati durante la gara abusivamente in campo con fare gravemente intimidatorio nei confronti di giocatori e dirigenti della squadra avversaria ,debba ritenersi di rilevante gravità, anche in considerazione dei fatti accaduti (sospensione temporanea della gara sino all'arrivo della Forza Pubblica e pertanto la ridetta Società debba essere sanzionata al riguardo; P.Q.M, .Si decide Di sanzionare la società Stella con la perdita della gara con il risultato di: Venarotta 2, Stella 0 Di penalizzare la Società Stella di un punto in classifica comminando alla stessa l'ammenda di Euro 53,00 quale prima rinuncia; Di squalificare per una giornata il terreno di gioco della Società Venarotta comminando alla stessa l'ammenda di euro 500,00; Di confermare tutti i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati e riportati nel presente C.U.
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