COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPOSTIVA TRE COLLI ANCONA avverso sanzioni merito gara Tre Colli – Atletico Ancona, del 1.2.2003 – Campionato di Terza Categoria, girone “E“ – C.U. N. 26 del 5.2.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPOSTIVA TRE COLLI ANCONA avverso sanzioni merito gara Tre Colli – Atletico Ancona, del 1.2.2003 – Campionato di Terza Categoria, girone “E“ – C.U. N. 26 del 5.2.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al Sig. Perticaroli Massimo, tecnico della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 5 aprile 2003 per “grave atto di violenza ed insulti nei confronti di un giocatore di una squadra avversaria”.
Avverso tale decisione propone rituale reclamo la Società Polisportiva Tre Colli Ancona, chiedendo l’annullamento o la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato, sostenendo che il gesto addebitatogli non possa essere considerato di grave violenza ed escludendo che lo stesso abbia insultato il giocatore della squadra avversaria. Chiedeva quindi una riduzione della squalifica facendo anche istanza istruttoria di audizione di un proprio tesserato in veste di testimone dei fatti accaduti.
Anche avanti Questa Commissione, la reclamante reiterava le richieste già formulate nel gravame, sostenendo come al termine della gara fosse stato il calciatore della compagine avversaria a dirigersi verso il proprio tecnico tentando di colpirlo con un pugno. Il Perticaroli, però, riusciva nell’occasione a schivare il colpo e a sua volta, ma al solo fine di difendersi, colpiva con un calcio il suo aggressore. Egli si limitava a questo gesto e, comunque, non proferiva insulti contro nessuno dei presenti.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che al termine della partita fu effettivamente l’allenatore della Tre Colli a dirigersi verso il Sig. Franca, “minacciandolo e dandogli un calcio”. Il giocatore reagiva colpendo il tecnico con un pugno. La situazione veniva subito sedata dall’intervento degli altri giocatori e di alcuni dirigenti che riportavano la calma.
LA COMMISSIONE
I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
II. osservato come non possa essere accolta la richiesta di audizione di testimoni non essendo essa prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva;
III. rilevato che quanto addebitato alla reclamante è stato confermato sia dal rapporto arbitrale sia dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso dell’istruttoria;
IV. osservato che tali atti, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, comunque non suscettibile di smentita attraverso semplici affermazioni di parte, peraltro prive di oggettivi e validi termini di riscontro;
V. ritenuto che il gesto del Perticaroli vada attentamente valutato per la qualifica di allenatore da questi ricoperta;
VI. ritenuto quindi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata al gesto ed al ruolo,
DECIDE
I. di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società Polisportiva Tre Colli per l’effetto confermando l’impugnata sanzione;
II. di incamerare la tassa reclamo.
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