COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CBR CARLI PIETRACUTA avverso sanzioni merito gara Pietracuta – Passatempese, del 29.1.2003 – Campionato di Promozione, girone “A” – C.U. n. 55 del 6.2.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CBR CARLI PIETRACUTA avverso sanzioni merito gara Pietracuta - Passatempese, del 29.1.2003 - Campionato di Promozione, girone “A” - C.U. n. 55 del 6.2.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava alla Societa’ Cbr Carli Pietracuta la sanzione dell’ammenda di € 450,00 “per aver alcuni propri sostenitori durante la gara tenuto un atteggiamento gravemente intimidatorio nei confronti di un A.A. e dei componenti della panchina avversaria. Per aver inoltre permesso al termine della gara ad estranei di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare l’arbitro ed un A.A. e per essere due di questi entrati nello spogliatoio della terna arbitrale per insultarla venendo poi allontanati”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Società Cbr Carli Pietracuta negando che i propri sostenitori, nell’occasione, danneggiarono la panchina avversaria poiché, stante la distanza tra la recinzione e la stessa, ciò non sarebbe stato materialmente possibile. La medesima reclamante asseriva che al termine della gara nessun proprio sostenitore stazionò davanti agli spogliatoi e pertanto che nessuno aveva offeso la terna arbitrale, precisando che l’unica persona presente era il proprio dirigente Sig. Guidi che si era recato presso la segreteria della società per comunicare via telefono all’emittente locale il risultato della gara. Assumeva infine che le due persone che erano entrate nello spogliatoio dell’arbitro erano lo stesso Guidi ed un Vigile Urbano in servizio di ordine pubblico allo stadio, i quali tuttavia, dopo aver bussato, erano stati autorizzati dal direttore di gara. La medesima reclamante concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività, una consistente riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che nel secondo tempo era scoppiata in tribuna una rissa che aveva coinvolto una diecina di sostenitori di entrambe le squadre; successivamente circa cinque di essi, appartenenti alla squadra ospitante, si erano posizionati a ridosso della rete di recinzione dietro la panchina ospite, insultando i giocatori ivi seduti e l’assistente dell’arbitro, e colpendo con pugni e calci la stessa panchina rompendone la parte laterale. Vistisi aggrediti, i componenti della squadra Passatempese seduti in panchina, erano costretti ad alzarsi ed a portarsi verso il terreno di gioco. Dopo poco veniva riportata la calma. Alla fine della gara, nel transitare dal terreno di gioco allo spogliatoio, l’arbitro ed un suo assistente venivano insultati da due o tre sostenitori locali che si trovavano davanti l’ingresso dello stesso. Il direttore di gara precisava inoltre che successivamente due di essi, dopo aver bussato alla porta, entravano, da lui autorizzati, nello spogliatoio, ed uno di questi si qualificava come Vigile Urbano; al seguito dei due entravano anche due Carabinieri. Riferiva il direttore di gara che le due persone entrate nel proprio spogliatoio gli chiedevano spiegazioni in merito ad alcune sue decisioni tecniche adottate durante l’incontro e che pertanto si vedeva costretto ad invitarli ad uscire, ma che, nell’occasione, nessuno dei due proferiva insulti alla terna arbitrale, tuttavia quello che non si era qualificato come Vigile Urbano, insisteva garbatamente per rimanere e si allontanava dopo circa sette o otto minuti. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, ridimensionano parzialmente la gravità degli episodi addebitati alla reclamante: in particolare in merito al secondo episodio, quanto dichiarato dal direttore di gara evidenzia che gli estranei che avevano insultato lui ed il suo collaboratore all’esterno dello spogliatoio erano in numero di due o tre e che le due persone presenti nello spogliatoio della terna arbitrale erano entrate su autorizzazione dell’arbitro e successivamente se ne allontanarono senza proferire insulti; n ritenuto pertanto che si debba accedere alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Società Cbr Carli Pietracuta, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 200,00 (duecento); b) di restituire la tassa reclamo.
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