COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PORTA ROMANA avverso sanzioni merito gara A.S. Porta Romana – Villa Pigna del 9.02.2003 – Campionato Regionale di Terza Categoria, girone “I” – C.U. n. 29 del 12.2.2003 Comitato Provinciale Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PORTA ROMANA avverso sanzioni merito gara A.S. Porta Romana – Villa Pigna del 9.02.2003 - Campionato Regionale di Terza Categoria, girone “I” - C.U. n. 29 del 12.2.2003 Comitato Provinciale Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mancini Alfredo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare, per “ aver colpito con un pugno un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, prima di lasciare il terreno di gioco, colpiva con schiaffi e pugni un altro giocatore della squadra avversaria scaraventando a terra un terzo giocatore che cercava di fermarlo. “ Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’ A.S. Porta Romana, la quale, pur condividendo il provvedimento di espulsione, ha rilevato l’eccessività della successiva sanzione per sei gare, assumendo che, nell’occasione, il proprio tesserato reagì ad uno sputo ricevuto da un avversario appoggiandogli la mano sul volto e non colpendolo con un pugno; alla vista del provvedimento di espulsione protestò platealmente urlando e protendendo le braccia verso un avversario, senza tuttavia raggiungerlo; nella concitazione un calciatore finì a terra, ma non a causa del Mancini, il quale, visibilmente alterato, fu accompagnato dal proprio allenatore negli spogliatoi. La reclamante concludeva chiedendo, previa audizione del proprio tesserato sanzionato, una riduzione della squalifica comminatagli dal primo Giudice, anche in considerazione del comportamento sempre corretto che il calciatore ha tenuto nelle passate stagioni agonistiche. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Mancini effettivamente mise in atto i comportamenti addebitategli, consistiti nell’aver colpito un avversario con un pugno e successivamente nell’aver scaraventato a terra un altro giocatore avversario e di aver nuovamente aggredito con calci e pugni il giocatore precedentemente colpito. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato preliminarmente che la richiesta istruttoria di audizione del giocatore squalificato non possa essere accolta, in quanto il reclamo è stato proposto dalla Società e non dal diretto interessato; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Mancini; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a giustificare e minimizzare il comportamento ascritto al proprio tesserato, non essendo state suffragate da alcun riscontro obiettivo; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata, tenuto conto che il Mancini ha messo in atto una pluralità di comportamenti violenti; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Porta Romana, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto della Società.
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