COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO ANCONA avverso sanzioni merito gara Tre Colli – Atletico Ancona, del 1.2.2003 – Campionato di Terza Categoria, Girone “E“ – C.U. N. 26 del 5.2.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATLETICO ANCONA avverso sanzioni merito gara Tre Colli – Atletico Ancona, del 1.2.2003 – Campionato di Terza Categoria, Girone “E“ – C.U. N. 26 del 5.2.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Franca William, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 5 aprile 2003 per “grave atto di violenza ed insulti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.
Avverso tale decisione propone rituale reclamo la Società Atletico Ancona, chiedendo l’annullamento o la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato e sostenendo come nell’occasione fosse stato l’allenatore della squadra avversaria, al termine della gara, ad avvicinarsi al calciatore ed a colpirlo con dei calci alle caviglie, reiterando poi la propria condotta nonostante il Franca tentasse di sottrarsi all’aggressione. La reclamante precisava altresì che il proprio giocatore colpì effettivamente l’allenatore della squadra avversaria, ma involontariamente, e solamente nel tentativo di divincolarsi, escludendo sia che il calciatore avesse sferrato un pugno sia che avesse proferito insulti o frasi offensive nei riguardi del suo aggressore.
Chiedeva anche la possibilità di ascoltare a propria discolpa alcuni testimoni presenti all’accaduto.
Alla richiesta audizione, la reclamante insisteva sui motivi di gravame, sottolineando la provocazione cui il proprio giocatore sarebbe stato oggetto e ribadendo l’eccessività della sanzione comminata. Ciò anche alla luce del fatto che l’episodio si era svolto nel giro di pochissimi attimi e in seguito più nulla era accaduto.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, ha precisato che al termine della gara fu effettivamente l’allenatore della Tre Colli a dirigersi verso il Sig. Franca, “minacciandolo e dandogli un calcio”. Il giocatore reagiva colpendo il tecnico con un pugno. La situazione veniva subito sedata dall’intervento degli altri giocatori e di alcuni dirigenti che riportavano la calma.
LA COMMISSIONE
I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
II. osservato come non possa essere accolta la richiesta di audizione di testimoni non essendo essa prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva;
III. rilevato che il gesto del calciatore vada inquadrato nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, lett. f), del citato C.G.S., con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista nel minimo edittale;
DECIDE
I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Società Atletico Ancona, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Franca William al 5 marzo 2003;
II. di restituire la tassa reclamo.
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