COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO ROSSELLI-ZETA avverso sanzioni merito gara Borgo Rosselli-Zeta – Settembrina, del 1.2.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “F” – C.U. n. 55 del 6.2.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BORGO ROSSELLI-ZETA avverso sanzioni merito gara Borgo Rosselli-Zeta - Settembrina, del 1.2.2003 - Campionato di Seconda Categoria, girone “F” - C.U. n. 55 del 6.2.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava alla Societa’ Borgo Rosselli-Zeta la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti del direttore di gara e per lancio di uno sputo da parte di un proprio sostenitore all’indirizzo dell’arbitro che ne rimaneva colpito all’occhio destro”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la Società Borgo Rosselli-Zeta asserendo che l’arbitro, nell’occasione, sarebbe incorso in un macroscopico errore nell’individuare in un sostenitore locale colui che lo aveva colpito all’occhio destro con uno sputo, poiché nello stesso frangente il medesimo direttore di gara stava allontanando il proprio dirigente Sig. Cocci, per aver spruzzato dell’acqua verso il pubblico, a seguito di sputi ricevuti, non certo dai sostenitori della sua medesima squadra. Concludeva la reclamante chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata in quanto il fatto non sarebbe da addebitare ai propri sostenitori. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il proprio referto, precisando di essere stato apostrofato da alcuni sostenitori della squadra locale per avere, a loro dire, ritardato il suo intervento nell’occasione dell’infortunio di un calciatore locale, confermando che uno di questi lo aveva colpito con uno sputo all’occhio destro. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che i fatti ascritti alla reclamante hanno trovato puntuale conferma nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n ritenuta adeguata nella sua entità la sanzione inflitta dal primo Giudice, che pertanto deve essere confermata. DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società Borgo Rosselli-Zeta, per l’effetto confermando la sanzione impugnata. di incamerare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it