COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. FOLIGNANESE avverso esito gara Spinetolese – Folignanese, del 1.2.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.S. FOLIGNANESE avverso esito gara Spinetolese – Folignanese, del 1.2.2003 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, la Società G.S. Folignanese ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Iachetti Gianluca in posizione irregolare per squalifica non ancora scontata, residuo della stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso militava nella Società Carbon Calcio, come risultante dal C.U. n. 42 del 4.6.2002 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
La Società Spinetolese Calcio si opponeva alla richieste della reclamante presentando ritualmente proprie controdeduzioni, asserendo che il calciatore in questione doveva ritenersi in posizione regolare avendo egli scontato la squalifica contestata nella prima giornata del campionato in corso.
Alla richiesta audizione, la Società resistente insisteva nelle argomentazioni già espresse chiedendo il rigetto del reclamo.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n esperiti i dovuti accertamenti dai quali è risultata la fondatezza delle asserzioni della Società resistente in quanto il calciatore Iachetti Gianluca, squalificato per una gara nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso militava nella Società Carbon Calcio, ha scontato detta sanzione non partecipando alla gara di campionato Petritoli – Pagliare, del 15.9.2002;
n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare;
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società G.S. Folignanese;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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