COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ROSSI NAZZARENO avverso sanzioni merito gara Piandimeleto – Olimpia Macerata Feltria, del 1.2.2003 – Campionato di Prima Categoria, girone “A“ – C.U. N. 55 del 6.2.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ROSSI NAZZARENO avverso sanzioni merito gara Piandimeleto – Olimpia Macerata Feltria, del 1.2.2003 – Campionato di Prima Categoria, girone “A“ – C.U. N. 55 del 6.2.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al Sig. Rossi Nazzareno, massaggiatore della Società Olimpia Macerata Feltria, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2005 per avere “ a fine gara avvicinato l’arbitro, unitamente ad altri dirigenti e giocatori insultandolo ed in tale frangente lo colpiva alla testa con una bottiglia d’acqua procurandogli momentaneo dolore. Prima che il direttore di gara potesse rientrare nello spogliatoio si avvicinava nuovamente allo stesso colpendolo ancora al petto con una bottiglia procurandogli nuovo dolore”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo in proprio lo stesso Sig. Rossi Nazzareno, chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli ritenendola eccessiva rispetto ai fatti effettivamente accaduti, non così gravi da giustificarne l’entità. In particolare, il reclamante, pur ammettendo di avere a fine gara vivacemente protestato nei confronti dell’arbitro, esclude tuttavia che con il proprio comportamento, privo di ogni intenzione di far male, abbia potuto provocargli dolore o danni fisici, essendosi limitato ad appoggiargli una bottiglia di plastica semivuota sulla testa, successivamente lanciata in un attimo di stizza. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che al termine dell’incontro, nel mentre si stava dirigendo verso lo spogliatoio, il Rossi, che fino a quel momento, a differenza degli altri componenti della sua panchina, era rimasto tranquillo, lo colpiva alla testa con una bottiglia di plastica grande piena d’acqua e successivamente gliela lanciava addosso da una distanza di circa due metri, raggiungendolo al petto. Lo stesso direttore di gara ha altresì precisato che il Rossi mai lo insultò. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato che dalle risultanze istruttorie appare esclusa la responsabilità del Rossi in ordine ai contestati insulti nei confronti del direttore di gara, mentre viceversa appare confermata la sua responsabilità in merito ai gesti ascrittigli; - ritenuto che il comportamento posto in essere dal reclamante, sia pure deprecabile, tuttavia debba essere ridimensionato nella sua obiettiva gravità, tenuto conto altresì delle effettive conseguenze patite dal direttore di gara; - ritenuta, per quanto sopra, l’eccessività della sanzione impugnata, meritevole pertanto di adeguata riduzione, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto in proprio dal Sig. Rossi Nazzareno, per l’effetto riducendo la squalifica dello stesso al 31 dicembre 2004; b) di restituire la tassa reclamo.
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