COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO FC avverso esito gara Corinaldo Calcio F.C. – U.S. Pergola Fratte Green, del 12.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – C.U. n. 51 del 16.1.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO FC avverso esito gara Corinaldo Calcio F.C. – U.S. Pergola Fratte Green, del 12.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - C.U. n. 51 del 16.1.2003. La Commissione Disciplinare, in relazione al reclamo di cui in epigrafe, ritenutane l’opportunità, dispone ex art. 27, n. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che l’Ufficio Indagini proceda all’audizione del sig. Sergio Catalani, arbitro della gara in esame, in quanto mai comparso alle cinque convocazioni disposte da questa Commissione, sulle circostanze dallo stesso refertate circa le modalità della violenza subita. Dispone altresì che si svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione dell’episodio. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per i relativi adempimenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it