COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°67 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. PEDASO avverso sanzioni merito gara Campofilone – Pedaso, dell’8.2.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M“ – C.U. n. 29 del 12.2.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°67 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. PEDASO avverso sanzioni merito gara Campofilone – Pedaso, dell’8.2.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M“ – C.U. n. 29 del 12.2.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Marsala Antonio, Presidente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 aprile 2003, perché “per tutto il secondo tempo inveiva nei confronti del direttore di gara con frasi gravemente offensive. Al termine della gara reiterava nei confronti dello stesso insulti e minacce. All’uscita dallo spogliatoio l’arbitro notava la presenza della stessa persona dentro il recinto di gioco che seguitava ad inveire nei suoi confronti. Il direttore di gara alla richiesta di conoscere le sue generalità la persona in questione si qualificava come presidente della società. Tale qualifica veniva confermata dai dirigenti presenti in distinta”. Il medesimo giudicante comminava altresì la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società per i fatti ascritti al proprio Presidente. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la F.C. Pedaso assumendo la non veridicità del rapporto arbitrale e chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante il Presidente Marsala, nell’occasione, assistette alla gara da dietro la porta lato sud, in compagnia di persone di altre società, senza inveire, ammettendo tuttavia che altri potrebbero averlo fatto; al termine della gara lo stesso dirigente ebbe a manifestare all’arbitro, nel mentre questi raggiungeva gli spogliatoi, il suo dissenso ed il desiderio di non incontrarlo più durante questo campionato; solo a fine gara il Presidente, recatosi negli spogliatoi per congratularsi con la propria squadra per la vittoria ottenuta, alla richiesta da parte dell’arbitro delle proprie generalità, gli rispose che ciò sarebbe stato inutile in quanto comunque lo aveva già riconosciuto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, nel confermare quanto peraltro puntualmente refertato, ha precisato che già prima dell’inizio della gara in esame un signore, successivamente identificato nella persona del Presidente Marsala, gli si era avvicinato con fare ed espressioni minacciose, riferendosi a presunti torti subiti in occasione di una gara precedente. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; II. rilevato che i fatti ascritti al Presidente Marsala hanno trovato puntuale conferma nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria, che costituiscono, com’è noto, fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; III. ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere ovvero a minimizzare il comportamento ascritto al proprio Presidente; IV. ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo Giudice appaiono adeguate, non suscettibili di riduzione, tenuto altresì conto dell’alto ruolo ricoperto dal Marsala nella Sua Società; V. visto l’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, DECIDE I. di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società F.C. Pedaso, per l’effetto confermando i provvedimenti impugnati; di incamerare la tassa reclamo.
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