COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°69 del 27/03/2003 2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MOLO SUD SPORTING CLUB avverso sanzioni merito gara Molo Sud -Vis Stella del 22-02-2003 -Campionato Provinciale Terza Categoria girone “L” – C.U. n. 31 del 26-02-2003, Comitato provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°69 del 27/03/2003 2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MOLO SUD SPORTING CLUB avverso sanzioni merito gara Molo Sud -Vis Stella del 22-02-2003 -Campionato Provinciale Terza Categoria girone “L” - C.U. n. 31 del 26-02-2003, Comitato provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Lucadei Marco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28-02-2005, perché "espulso per proteste e linguaggio blasfemo, alla notifica del provvedimento disciplinare cercava di colpire l' arbitro con una manata. Il direttore di gara riusciva solo parzialmente ad evitare l' aggressione ma veniva raggiunto da un colpo aIl' orecchio. Subito dopo il giocatore veniva allontanato e trattenuto dai propri compagni. ", ed alla società l' ammenda di € 150,00 perché, al termine della gara, due dirigenti i cui nominativi non sono stati segnalati nel referto di gara, si sono presentati nello spogliatoio dell' arbitro invitandolo a non riportare sul referto l' espulsione di un proprio giocatore. " Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società Molo Sud, chiedendo una riduzione della squalifica del proprio tesserato asserendo che il suo gesto non aveva avuto conseguenze per il direttore di gara. Per quanto riguarda i propri tesserati la reclamante sosteneva che gli stessi avevano colloquiato con l'arbitro solo per fargli presente le particolari condizioni familiari e personali del giocatore e chiedendo per questo di non “calcare la mano” sull’episodio che aveva condotto all’espulsione del Lucadei. Concludeva chiedendo la riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato sia il gesto violento messo in atto daI Lucadei, dopo l'espulsione, sia l'intervento dei due dirigenti al termine della gara, finalizzato alla richiesta di sorvolare o minimizzare sull’episodio dell’espulsione. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; II. rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Lucadei e dei due dirigenti; III. ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto ai propri tesserati; IV. ritenuto che le sanzioni inflitte dai primo Giudice appaiono adeguate e che pertanto non possono essere ridotte; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Molo Sud, per l'effetto confermando gli impugnati provvedimenti; b) di incamerare la tassa reclamo.
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