COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°69 del 27/03/2003 2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CLUB SERRADICA avverso decisioni merito gara U.S. Maiolati – A.S. Club Serradica, del 26.2.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D”- C.U. n. 30 del 5.3.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°69 del 27/03/2003 2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. CLUB SERRADICA avverso decisioni merito gara U.S. Maiolati – A.S. Club Serradica, del 26.2.2003 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D”- C.U. n. 30 del 5.3.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, constatato che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara doveva ritenersi giustificata dal comportamento offensivo, minaccioso e violento tenuto dai calciatori dell’A.S. Club Serradica, uno dei quali lo colpiva con una testata alla nuca provocandogli dolore, infliggeva alla medesima Società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo l’A.S. Club Serradica deducendo che non sussistevano motivi di tale gravità che potessero giustificare la decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro e chiedendo quindi la ripetizione della gara.
Alla richiesta audizione la reclamante, ribadendo le argomentazioni già formulate nel gravame, insisteva nella richiesta di ripetizione della gara, assumendo la involontarietà del colpo, peraltro non violento, subito dal direttore di gara.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di essere stato colpito certamente da un calciatore del Serradica, pur non riuscendo ad identificarlo esattamente per il momentaneo stordimento provocatogli dal colpo subito e di avere sospeso definitivamente l’incontro in quanto non più nelle condizioni fisiche per continuare a dirigerlo.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
n ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 15° del secondo tempo appare pienamente giustificata da quanto avvenuto sul campo ed in particolare dalla situazione creatasi a seguito del comportamento deprecabile di un calciatore dell’A.S. Club Serradica che colpiva il direttore di gara con una testata alla nuca;
n rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione;
n disattese le argomentazioni difensive della reclamante volte a minimizzare l’accaduto;
n ritenuta corretta e non meritevole di censura la decisione del primo Giudice, che pertanto deve essere confermata,
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Club Serradica, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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