COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°70 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. STELLA avverso decisioni merito gara A.S. Venarotta – A.C. Stella, del 1.3.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H “ – C.U. n. 63 del 6.3.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°70 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. STELLA avverso decisioni merito gara A.S. Venarotta – A.C. Stella, del 1.3.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H “ – C.U. n. 63 del 6.3.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva, tra l’altro, all’A.C. Stella la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di: Venarotta 2, Stella 0 e la penalizzazione di un punto in classifica, per il diniego della reclamante a riprendere il gioco nonostante l’intendimento dell’arbitro in tal senso, dopo la temporanea sospensione della stessa gara per una rissa tra i calciatori delle due squadre e di circa una decina di sostenitori locali, entrati in campo da un cancello di accesso lasciato aperto. Il medesimo Giudicante comminava al sig. Falleroni Sandro, nell’occasione assistente arbitrale di parte, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2003, “per aver colpito con un violento calcio da dietro un calciatore della squadra avversaria il quale a seguito di ciò cadeva a terra dolorante. Per avere inoltre con tale condotta provocato l’accendersi di una rissa tra giocatori delle due squadre”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.C. Stella assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo la ripetizione della gara nonchè, rilevatane l’eccessività, una riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato Falleroni. A dire della reclamante il direttore di gara, dopo aver constatato che erano nuovamente presenti le condizioni per terminare regolarmente l’incontro, faceva chiamare il proprio capitano al quale chiedeva se voleva riprendere il gioco o meno, anziché invitare, come previsto dalle norme regolamentari, in modo perentorio e deciso gli atleti a riprendere la gara, con ciò commettendo un evidente errore: l’arbitro non doveva sospendere definitivamente l’incontro per il parere negativo del capitano, peraltro dettato dal fatto che dopo trenta minuti di attesa i propri compagni di squadra erano tutti sotto la doccia. Quanto al comportamento del Falleroni, la reclamante ha asserito che lo stesso, fatto oggetto di pesanti insulti ed offese da parte di alcuni calciatori avversari, reagì colpendone uno. Alla richiesta audizione l’A.C. Stella, reiterando le doglianze già esposte nel gravame, sottolineava le gravi intemperanze dei sostenitori della squadra avversaria che avevano imposto la sospensione del gioco, la cui ripresa non era garantita da condizioni di sicurezza per la reclamante, nonostante il contrario giudizio dell’arbitro, che in tale maniera peraltro non era assoluto ed incensurabile. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, dopo l’interruzione momentanea dell’incontro ed il ripristino delle condizioni per la ripresa dello stesso, anche per la sopravvenuta presenza della forza pubblica, comunicò ai capitani delle due squadre, appositamente convocati, la sua intenzione di riprendere la gara, ma che il capitano dell’A.C. Stella gli riferì che la sua Società si rifiutava di riprendere l’incontro non sentendosi sufficientemente tutelata. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; II. rilavata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, non avendole notificate alla controparte, come disposto dall’art. 29, n. 7, del Codice di Giustizia Sportiva; III. rilevato che nel corso della gara in esame si sono verificati episodi di rilevanza disciplinare tanto da condurre ad una sua sospensione al 34° del secondo tempo, ma che l’arbitro aveva deciso di riprenderla, dopo che era stata riportata calma in campo, incontrando però il rifiuto della reclamante; IV. rilevato che la gara in esame è stata caratterizzata da gravi incidenti, anche per il comportamento violento dei sostenitori dell’A.S. Venarotta, per i quali la delibera impugnata ha adottato pesanti sanzioni a Suo carico, infliggendoLe tra l’altro la squalifica del campo per una giornata di gara e la sanzione dell’ammenda di € 500; V. ritenuto che l’obbligo di disputare le gare è strettamente connesso ai doveri di sportività e che, alla stregua del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria, non appare giustificato il rifiuto della ripresa della gara da parte dell’A.C. Stella, laddove gli atti ufficiali soddisfacentemente attestano il ripristino della regolarità in campo e fuori; VI. rilevato che il gesto ascritto in termini di assoluta certezza al sig Falleroni, nell’occasione assistente arbitrale di parte, sia di particolare gravità per cui la squalifica inflitta deve ritenersi congrua, DECIDE I. di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Stella, per l’effetto confermando l’impugnata delibera; di incamerare la tassa reclamo.
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