COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°71 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ASSOCIAZIONE CALCIO “ GIACOMO LEOPARDI “ avverso sanzioni merito gara Associazione Calcio “Giacomo Leopardi “ – Pongelli Calcio, dell’ 8.3.2003 – Campionato di Seconda Categoria, girone “C” – C.U. n. 66 del 13.3.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°71 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ASSOCIAZIONE CALCIO “ GIACOMO LEOPARDI “ avverso sanzioni merito gara Associazione Calcio “Giacomo Leopardi “ - Pongelli Calcio, dell’ 8.3.2003 - Campionato di Seconda Categoria, girone “C” - C.U. n. 66 del 13.3.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava alla Associazione Calcio “Giacomo Leopardi “ la sanzione dell’ammenda di € 600,00 “per aver permesso a fine gara a due estranei di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare, minacciare ed intimidire il direttore di gara il quale prima veniva afferrato per le braccia da uno dei due facinorosi e successivamente veniva colpito violentemente al capo da un pallone scagliatogli contro dall’ altro esagitato senza peraltro riportare danni fisici. Poteva quindi entrare nei propri spogliatoi e lasciare l’impianto sportivo senza ulteriori incidenti. “
Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’Associazione Calcio “Giacomo Leopardi” che chiede l’annullamento della sanzione comminata, sostenendo che i fatti addebitati non sarebbero accaduti.
La Società infatti sostiene che al termine dell’incontro si sarebbe avvicinato all’arbitro, non un estraneo, ma il proprio Presidente, anche se non presente in distinta, il quale si sarebbe qualificato ed avrebbe chiesto spiegazioni al direttore di gara, senza né offenderlo né toccarlo e che pertanto non sarebbe esistito alcun episodio di aggressione.
Per quanto riguarda la pallonata ricevuta dal direttore di gara, la reclamante sostiene che l’ episodio sarebbe riconducibile ad un fatto del tutto involontario messo in atto dal proprio magazziniere, che, adirato, avrebbe scagliato alcuni palloni verso un capannello di giocatori della propria Società, colpendo accidentalmente l’arbitro.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il proprio referto, ribadendo la sussistenza dei comportamenti addebitati alla Società, evidenziando il fatto che la protesta è anche perdurata fino al suo rientro nello spogliatoio e che è cessata solo grazie all’intervento fattivo dell’assistente arbitrale.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che i fatti ascritti alla reclamante hanno trovato conferma nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi;
n ritenuta corretta ed adeguata nella sua entità la sanzione inflitta dal primo Giudice, che pertanto deve essere confermata,
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Associazione Calcio “ Giacomo Leopardi “, per l’effetto confermando la sanzione impugnata;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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