COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°71 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SARNANO avverso sanzioni merito gara Sarnano – Avis Samb Montecassiano, del 9.3.2003 – Campionato Provinciale “Juniores” – C.U. N. 31 del 12.3.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°71 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SARNANO avverso sanzioni merito gara Sarnano – Avis Samb Montecassiano, del 9.3.2003 – Campionato Provinciale “Juniores” – C.U. N. 31 del 12.3.2003 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cencioni Marco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare con la seguente motivazione: “ Capitano, espulso per aver colpito volontariamente un avversario, procurandogli forte dolore e costringendolo ad uscire dal campo, teneva un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro (recidivo)”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la S. S. Sarnano, la quale, pur condividendo che la motivazione risponde a verità, fatta eccezione per la volontarietà ed il comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso tenuto dal proprio calciatore, ritiene comunque eccessivo il provvedimento disciplinare adottato asserendo che l’intervento sull’avversario da parte del proprio tesserato era assolutamente involontario e che il comportamento “piuttosto vivace e plateale” rivolto al direttore di gara, a seguito dell’espulsione, era dovuto esclusivamente alla profonda delusione provata per l’ingiusto provvedimento subito. Per quanto sopra, la ricorrente concludeva chiedendo di riesaminare il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo. Alla richiesta audizione, la reclamante insisteva sui motivi del gravame ribadendo che la sanzione applicata era da ritenersi eccessiva sia per il fallo commesso che per il comportamento e le parole pronunciate all’indirizzo del direttore di gara dopo l’espulsione. LA COMMISSIONE · letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; · rilevato che il rapporto arbitrale, com’è noto, costituisce fonte di prova privilegiata e che per tale fattispecie non consente dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Cencioni segnatamente alla volontarietà del gesto ed al comportamento gravemente offensivo e minaccioso rivolto all’arbitro; · ritenuto che la condotta del Cencioni vada attentamente valutata per la qualifica di capitano da questi ricoperta; · ritenuto quindi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata al gesto, al comportamento ed al ruolo, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S. S. Sarnano, per l’effetto confermando l’impugnata sanzione; b) di incamerare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it