COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°71 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CASTRUM F.C. avverso sanzioni merito gara A.S. Castrum F.C. – Camerino Calcio del 22.2.2003 – Campionato Provinciale Calcio a 5, serie “D”, girone “D” – C.U. n. 29 del 26.2.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°71 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. CASTRUM F.C. avverso sanzioni merito gara A.S. Castrum F.C. – Camerino Calcio del 22.2.2003 - Campionato Provinciale Calcio a 5, serie “D”, girone “D” - C.U. n. 29 del 26.2.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cesari Egidio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003, perché “espulso per comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara, mentre il direttore di gara stava rientrando nel proprio spogliatoio, il Cesari si metteva davanti alla porta dello spogliatoio stesso e con aria minacciosa gli impediva di entrare. Quindi l’esagitato iniziava a spingere l’arbitro dapprima con il petto e poi cercava di colpirlo con la testa riuscendovi, per cui l’arbitro stesso veniva colpito di striscio alla tempia sinistra, fino a che non veniva trattenuto da alcuni giocatori ospiti. Piu’ tardi il Cesari attendeva l’uscita del direttore di gara dalla palestra e lo minacciava ripetutamente, fino a quando desisteva dal suo comportamento in quanto l’arbitro lo avvertiva che avrebbe chiamato la forza pubblica“.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’ A.S. Castrum, asserendo che il proprio tesserato a fine gara si era avvicinato all’arbitro per chiedergli spiegazioni sulla sua espulsione e nel fare cio’ lo aveva prima involontariamente sfiorato al petto con una mano e poi, nella concitazione della discussione, lo aveva colpito accidentalmente con una testata: il tutto senza alcun intento violento nei confronti del direttore di gara, anzi desistendo poi volontariamente dal richiedere spiegazioni.
La reclamante, anche avanti questa Commissione, concludeva chiedendo pertanto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto al reale accadimento dei fatti.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato i fatti così come esposti in referto, evidenziando, in particolare, sia la volontarieta’ del gesto messo in atto dal Cesari a fine partita, sia la circostanza che lo stesso reiterava nel suo atteggiamento anche nel mentre l’arbitro stava lasciando l’impianto di gioco.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Cesari;
n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto al proprio tesserato;
n rilevato che le modalità della condotta ascritta al Cesari, confermate dal direttore di gara nell’audizione davanti a questa Commissione, non fanno sorgere alcun dubbio sulla sua volontarietà e, di conseguenza, stante la gravità dei fatti, sulla incongruità della sanzione irrogata al calciatore, che pertanto deve essere inasprita,
DECIDE
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’ A. S. Castrum F. C.;
b) di incamerare la tassa reclamo;
c) in riforma dell’impugnata delibera, di comminare al calciatore Cesari Egidio la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2004.
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