COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°72 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso esito gara Virtus Moie – Pol. “A. Omicioli” Saltara, del 5.4.2003 – Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie C 2, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°72 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso esito gara Virtus Moie – Pol. “A. Omicioli” Saltara, del 5.4.2003 - Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie C 2, girone “A”.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata sul C.U. n. 69 del 27 marzo 2003 del Comitato Regionale Marche.
Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 9 aprile 2003, quindi oltre il terzo giorno successivo al 5 aprile 2003, data di effettuazione della gara.
PQM
La Commissione Disciplinare,
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. “A. Omicioli” Saltara per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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