COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°75 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA OSTRA VETERE avverso decisioni merito gara S.S. Olimpia Ostra Vetere – S.S. San Marcello, del 23.3.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”- C.U. n. 69 del 27.3.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°75 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. OLIMPIA OSTRA VETERE avverso decisioni merito gara S.S. Olimpia Ostra Vetere – S.S. San Marcello, del 23.3.2003 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”- C.U. n. 69 del 27.3.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, constatato che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara doveva ritenersi giustificata dal comportamento violento tenuto dal massaggiatore della S.S. Ostra Vetere che lo colpiva con una decisa testata al volto, infliggeva, tra l’altro, alla medesima Società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, nonché la squalifica fino al 31 dicembre 2007 al tesserato Galdenzi Fabrizio, autore del gesto. Il colpo ricevuto al volto dal medesimo direttore di gara gli provocava forte dolore ed una ferita sanguinante al labbro superiore che gli impedivano di continuare la direzione dell’incontro nel pieno possesso delle capacità psico-fisiche, non trovandosi nella necessaria tranquillità e per l’impossibilità di usare il fischietto a causa della ferita. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Olimpia Ostra Vetere chiedendo una totale o almeno parziale riforma della sanzione comminata al proprio tesserato e la ripetizione della gara, facendo rilevare che non sussistevano motivi reali di tale gravità che potessero giustificare la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro. Sosteneva la reclamante che il Galdenzi, scivolando, forse incespicando, aveva involontariamente colpito il direttore di gara al volto con il viso, ma senza violenza, senza procurargli ferite, nell’intento di allontanare i propri calciatori che avevano attorniato l’arbitro stesso per protestare e contestare a seguito della espulsione decretata nei confronti di un loro compagno di squadra. Alla richiesta audizione la reclamante, ribadendo le argomentazioni già espresse nel gravame, insisteva nelle richieste ivi formulate, precisando che il Galdenzi, nell’occasione, espulso per frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, istintivamente protese la testa verso il medesimo direttore di gara toccandolo al volto. Riferiva altresì che lo stesso tesserato, visibilmente turbato per l’accaduto, chiese ed ottenne dal direttore di gara di essere ricevuto per potergli presentare le sue scuse. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara precisava di essere stato colpito volontariamente dal Galdenzi con una decisa testata, escludendo l’involontarietà del gesto, e di non essere più stato in grado di proseguire la direzione dell’incontro a causa delle conseguenze fisiche e psichiche derivategli dal colpo ricevuto. Lo stesso arbitro precisava che il Galdenzi si era allontanato spontaneamente subito il gesto e che successivamente gli aveva chiesto scusa, mostrando un sincero pentimento. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che i fatti verificatisi nel corso della gara in esame emergono in modo inequivoco dagli atti ufficiali di gara e sono stati confermati dall’arbitro nelle successive dichiarazioni rese innanzi a questa Commissione; n rilevato che le modalità del gesto posto in essere dal Galdenzi, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la sua volontarietà; n ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 28° del secondo tempo appare pienamente giustificata da quanto avvenuto sul campo ed in particolare dalla situazione creatasi a seguito del comportamento deprecabile del massaggiatore della S.S. Olimpia Ostra Vetere che colpiva il direttore di gara con una decisa testata al volto; n rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; n ritenuto di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, la richiesta della reclamante di riduzione della squalifica comminata al Galdenzi, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, tenendo conto del fatto che ci si trova di fronte ad un gesto isolato e frutto di improvviso impulso ed anche del sincero pentimento manifestato dal tesserato, DECIDE a) in parziale riforma, di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Olimpia Ostra Vetere, per l’effetto riducendo la squalifica del tesserato Galdenzi Fabrizio al 31.12.2005, confermando nel resto il provvedimento impugnato; b) di restituire la tassa reclamo.
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